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Data Titolo Sezione Autore
19/10/2015 Esclusi da IRAP i produttori agricoli S.M.Perego
02/11/2016 Esclusi dagli obblighi previsti dal DL 193/2016 i minimi ed i forfetari S.M.Perego
20/05/2016 Esclusi dall’IRAP i medici di base in regime di convenzione S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
27/10/2015 Esclusioni da IMU non per tutti S.M.Perego
21/04/2016 Esclusivamente in capo al locatore l’obbligo di registrazione del contratto S.M.Perego
27/12/2018 Esente da bollo e registro la scrittura di riduzione del canone di affitto S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
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Titolo: L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni   Data : 23/09/2016
L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni
Il 30 settembre scade il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi.
La tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP ad opera degli intermediari abilitati è punita dall'art. 7-bis del DLgs. 241/97, con una sanzione da 516,00 euro a 5.164,00 euro.
Occorre rilevare che:
- se il ritardo nella trasmissione è contenuto nei trenta giorni (entro dunque il 31.10.2016, siccome il 30 cade di domenica), la sanzione è dimezzata, e diventa da 258,00 euro a 2.582,00 euro (art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97);
- per l'Agenzia delle Entrate (circ. 7.9.2007 n. 52), il ravvedimento può avvenire solo entro 90 giorni dal termine ultimo per la dichiarazione, quindi entro il 29.12.2016, applicandosi l'art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97;
- in base alla più recente giurisprudenza, se l'intermediario invia diverse dichiarazioni, mediante uno o più files, si applica la sanzione base aumentata da un quarto al doppio ex art. 12 del DLgs. 472/97 (Cass. 5.6.2015 n. 11741, Cass. 26.6.2015 n. 13238 e Cass. 9.2.2016 n. 2597).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.9.2016 - "Tardivo invio del modello UNICO “costoso” per gli intermediari abilitati" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego