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Data Titolo Sezione Autore
18/12/2017 Scadono il 2.1.2018 gli accertamenti sui redditi del 2012 S.M.Perego
18/12/2017 Dall’1.1.2018 esteso l’obbligo di assumere personale disabile S.M.Perego
31/12/2017 Locazioni brevi - Aggregazione non sempre possibile S.M.Perego
21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
22/06/2017 INPS – Nel “Cassetto Committenti Gestione Separata” le situazioni debitorie S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego
22/12/2017 Rinviato l’obbligo di fatturazione elettronica nel c.d. tax free shopping S.M.Perego
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
18/12/2017 Dal 2018 i carburanti si pagano con bancomat o carte di credito S.M.Perego

Records 1281 to 1290 of 2397
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Titolo: Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione   Data : 26/09/2016
Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione
La ris. Agenzia delle Entrate 23.9.2016 n. 80 non considera ammissibili al credito di imposta ex art. 3 del DL 145/2013 i costi sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo intrapresa nell’ambito di corsi di formazione basati su una didattica attiva e concentrati su problematiche e su metodologie per risolverle.
L’istante aveva sostenuto che i suddetti corsi di formazione erano caratterizzati da un forte carattere innovativo, soprattutto con riferimento alle modalità con cui questi venivano svolti e alla capacità di rispondere alle nuove esigenze del mercato di riferimento attraverso una didattica attiva.
L’Agenzia delle Entrate ha richiesto il parere del Ministero dello Sviluppo economico, il quale ha chiarito che:
- i corsi di formazione per cui era stata richiesta l’agevolazione non presentano un vero e proprio carattere innovativo. In particolare, viene sostenuto che il carattere innovativo non può essere riconosciuto al singolo corso di formazione trattandosi, più propriamente, di una base di conoscenza comune in tale ambito;
- il fatto che il prodotto abbia una destinazione commerciale e conseguentemente una remunerazione è motivo espresso di esclusione dal credito d’imposta.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 23.9.2016 n. 80 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.9.2016 - "Confini più definiti per il credito d’imposta per ricerca e sviluppo" - Trainotti
Sezione:   Autore : S.M.Perego