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10/05/2017 La trasmissione telematica delle liquidazioni IVA si avvia alla proroga S.M.Perego
10/05/2017 Il c.d. “Bonus Renzi” obbliga tutti alla trasmissione telematica dei modelli F24 S.M.Perego
10/05/2017 Disponibile sul sito dell’Agenzia l’applicazione web per il calcolo delle sanzioni per la voluntary disclosure-bis S.M.Perego
10/05/2017 Anche i soggiornanti di lungo periodo hanno diritto all'Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
11/05/2017 Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti S.M.Perego
11/05/2017 Dubbi sulla costituzionalità del patteggiamento del debito tributario S.M.Perego
11/05/2017 Disponibile un vademecun per revisori e sindaci degli enti locali S.M.Perego
11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
23/05/2017 Può essere necessario un doppio deposito del bilancio S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente S.M.Perego

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Titolo: Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione   Data : 26/09/2016
Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione
La ris. Agenzia delle Entrate 23.9.2016 n. 80 non considera ammissibili al credito di imposta ex art. 3 del DL 145/2013 i costi sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo intrapresa nell’ambito di corsi di formazione basati su una didattica attiva e concentrati su problematiche e su metodologie per risolverle.
L’istante aveva sostenuto che i suddetti corsi di formazione erano caratterizzati da un forte carattere innovativo, soprattutto con riferimento alle modalità con cui questi venivano svolti e alla capacità di rispondere alle nuove esigenze del mercato di riferimento attraverso una didattica attiva.
L’Agenzia delle Entrate ha richiesto il parere del Ministero dello Sviluppo economico, il quale ha chiarito che:
- i corsi di formazione per cui era stata richiesta l’agevolazione non presentano un vero e proprio carattere innovativo. In particolare, viene sostenuto che il carattere innovativo non può essere riconosciuto al singolo corso di formazione trattandosi, più propriamente, di una base di conoscenza comune in tale ambito;
- il fatto che il prodotto abbia una destinazione commerciale e conseguentemente una remunerazione è motivo espresso di esclusione dal credito d’imposta.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 23.9.2016 n. 80 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.9.2016 - "Confini più definiti per il credito d’imposta per ricerca e sviluppo" - Trainotti
Sezione:   Autore : S.M.Perego