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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016 S.M.Perego
27/10/2016 Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016 S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
31/10/2016 Bilancio - Modello internazionale XBRL - Nuova tassonomia S.M.Perego
28/10/2016 Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa S.M.Perego
27/10/2016 Sanzioni al 90% per la mancata indicazione nel quadro RW dei redditi esteri S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego
31/10/2016 Iscritti alla Gestione Separata INPS ad una svolta sui contributi S.M.Perego
27/10/2016 Aggiornata la lista degli stati esteri ai fini della Tobin Tax S.M.Perego

Records 1961 to 1970 of 2397
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Titolo: Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione   Data : 26/09/2016
Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione
La ris. Agenzia delle Entrate 23.9.2016 n. 80 non considera ammissibili al credito di imposta ex art. 3 del DL 145/2013 i costi sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo intrapresa nell’ambito di corsi di formazione basati su una didattica attiva e concentrati su problematiche e su metodologie per risolverle.
L’istante aveva sostenuto che i suddetti corsi di formazione erano caratterizzati da un forte carattere innovativo, soprattutto con riferimento alle modalità con cui questi venivano svolti e alla capacità di rispondere alle nuove esigenze del mercato di riferimento attraverso una didattica attiva.
L’Agenzia delle Entrate ha richiesto il parere del Ministero dello Sviluppo economico, il quale ha chiarito che:
- i corsi di formazione per cui era stata richiesta l’agevolazione non presentano un vero e proprio carattere innovativo. In particolare, viene sostenuto che il carattere innovativo non può essere riconosciuto al singolo corso di formazione trattandosi, più propriamente, di una base di conoscenza comune in tale ambito;
- il fatto che il prodotto abbia una destinazione commerciale e conseguentemente una remunerazione è motivo espresso di esclusione dal credito d’imposta.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 23.9.2016 n. 80 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.9.2016 - "Confini più definiti per il credito d’imposta per ricerca e sviluppo" - Trainotti
Sezione:   Autore : S.M.Perego