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23/12/2015 In arrivo le bozze dei modelli di dichiarazione S.M.Perego
21/12/2015 La detrazione del 65% si estende alla domotica S.M.Perego
22/12/2015 Definita in finanziaria la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori S.M.Perego
22/12/2015 L’omesso acconto IVA si sana con il 15% S.M.Perego
22/12/2015 IMU ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato dall’1.1.2016 S.M.Perego
21/12/2015 Nell’autoliquidazione INAIL compare la riduzione dei premi S.M.Perego
21/12/2015 Ravvedimento operoso – Comunicato stampa dell’AdE. S.M.Perego
07/12/2015 Limitati i rimborsi chilometrici agli ai professionisti associati S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
30/11/2015 Mancano le istruzioni per il recupero degli acconti IRAP se non dovuta S.M.Perego

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Titolo: Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione   Data : 26/09/2016
Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione
La ris. Agenzia delle Entrate 23.9.2016 n. 80 non considera ammissibili al credito di imposta ex art. 3 del DL 145/2013 i costi sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo intrapresa nell’ambito di corsi di formazione basati su una didattica attiva e concentrati su problematiche e su metodologie per risolverle.
L’istante aveva sostenuto che i suddetti corsi di formazione erano caratterizzati da un forte carattere innovativo, soprattutto con riferimento alle modalità con cui questi venivano svolti e alla capacità di rispondere alle nuove esigenze del mercato di riferimento attraverso una didattica attiva.
L’Agenzia delle Entrate ha richiesto il parere del Ministero dello Sviluppo economico, il quale ha chiarito che:
- i corsi di formazione per cui era stata richiesta l’agevolazione non presentano un vero e proprio carattere innovativo. In particolare, viene sostenuto che il carattere innovativo non può essere riconosciuto al singolo corso di formazione trattandosi, più propriamente, di una base di conoscenza comune in tale ambito;
- il fatto che il prodotto abbia una destinazione commerciale e conseguentemente una remunerazione è motivo espresso di esclusione dal credito d’imposta.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 23.9.2016 n. 80 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.9.2016 - "Confini più definiti per il credito d’imposta per ricerca e sviluppo" - Trainotti
Sezione:   Autore : S.M.Perego