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09/12/2016 Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24% S.M.Perego
16/12/2016 Nel 2017 si estende a tutta Italia il processo tributario telematico S.M.Perego
09/11/2015 Nel 730 Precompilato saranno assenti alcune spese mediche S.M.Perego
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28/11/2016 Nel bilancio 2016 le componenti straordinarie del 2015 devono essere riclassificate S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego
01/06/2017 Nel Ddl di conversione del DL 50/2017 anche le locazioni brevi subiscono una modifica S.M.Perego
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Titolo: La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92   Data : 26/09/2016
La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92
In base alla ris. Agenzia delle Entrate 23.9.2016 n. 79, per la deduzione IRPEF delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione di cui all'art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR, è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della L. 104/92, relativa alla situazione di handicap (anche non grave). Secondo l'Agenzia, infatti, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall'art. 10 del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all'art. 3 co. 3 della L. 104/92.
In aggiunta, l'Agenzia ribadisce quanto già affermato nella precedente circ. Agenzia delle Entrate 14.6.2001 n. 55 (§ 1.2.10), secondo cui, ai fini della deduzione in esame, non si può ritenere sufficiente il solo riconoscimento dell'invalidità civile, dal momento che l'accertamento dell'invalidità civile concerne la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre l'accertamento dell'handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l'accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali; si tratta, quindi, di accertamenti concettualmente distinti in quanto perseguono finalità diverse.
Nel caso di riconoscimento dell'invalidità civile occorre, dunque, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione. L'Agenzia, tuttavia, ritiene che la gravità dell'invalidità, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, possa essere ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un'invalidità totale, nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l'indennità di accompagnamento.
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 38 co. 5 della L. 23.12.98 n. 448, i grandi invalidi di guerra, di cui all'art. 14 del DPR 23.12.78 n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati, sono considerati persone handicappate in situazione grave, ai sensi e per gli effetti del suddetto art. 3 della L. 104/92. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefìci pensionistici.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 23.9.2016 n. 79 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.9.2016 - "Per dedurre le spese per disabili basta l’handicap anche non grave" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego