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17/01/2017 On line le bozze dei modelli Redditi SC 2017, ENC 2017 e CNM 2017 S.M.Perego
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17/01/2017 L’Agenzia delle Entrate scrive ai proprietari di fabbricati rurali non accatastati S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate Approvato e on-line il Mod. 770/2017 definitivo Stefano M. Perego
19/01/2017 Equitalia – Nuovo modello “DA2” per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate On line il modello per la Dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
19/01/2017 Entro il 31 gennaio la trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
13/01/2017 L’opzione al regime di cassa è sempre soggetto ai calcoli di convenienza S.M.Perego

Records 1681 to 1690 of 2397
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Titolo: La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92   Data : 26/09/2016
La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92
In base alla ris. Agenzia delle Entrate 23.9.2016 n. 79, per la deduzione IRPEF delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione di cui all'art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR, è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della L. 104/92, relativa alla situazione di handicap (anche non grave). Secondo l'Agenzia, infatti, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall'art. 10 del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all'art. 3 co. 3 della L. 104/92.
In aggiunta, l'Agenzia ribadisce quanto già affermato nella precedente circ. Agenzia delle Entrate 14.6.2001 n. 55 (§ 1.2.10), secondo cui, ai fini della deduzione in esame, non si può ritenere sufficiente il solo riconoscimento dell'invalidità civile, dal momento che l'accertamento dell'invalidità civile concerne la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre l'accertamento dell'handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l'accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali; si tratta, quindi, di accertamenti concettualmente distinti in quanto perseguono finalità diverse.
Nel caso di riconoscimento dell'invalidità civile occorre, dunque, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione. L'Agenzia, tuttavia, ritiene che la gravità dell'invalidità, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, possa essere ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un'invalidità totale, nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l'indennità di accompagnamento.
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 38 co. 5 della L. 23.12.98 n. 448, i grandi invalidi di guerra, di cui all'art. 14 del DPR 23.12.78 n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati, sono considerati persone handicappate in situazione grave, ai sensi e per gli effetti del suddetto art. 3 della L. 104/92. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefìci pensionistici.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 23.9.2016 n. 79 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.9.2016 - "Per dedurre le spese per disabili basta l’handicap anche non grave" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego