Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
27/03/2018 Street food esteso anche al settore agricolo S.M.Perego
18/05/2010 STUDI DI SETTORE news S.M.Perego
22/05/2015 Studi di settore - Correttivi anticrisi S.M.Perego
08/04/2015 Studi di settore - Novita per il 2014 news S.M.Perego
01/02/2016 Studi di settore 2016 - disponibile la versione definitiva con alcune novità S.M.Perego
09/12/2016 Studi di settore già per il 2016 revisionati S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
07/06/2016 Studi di settore per professionisti non tutti aggiornati S.M.Perego
01/06/2015 Studi di settore, quali condizioni per l’esclusione. S.M.Perego
28/07/2016 Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI S.M.Perego

Records 2281 to 2290 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92   Data : 26/09/2016
La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92
In base alla ris. Agenzia delle Entrate 23.9.2016 n. 79, per la deduzione IRPEF delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione di cui all'art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR, è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della L. 104/92, relativa alla situazione di handicap (anche non grave). Secondo l'Agenzia, infatti, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall'art. 10 del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all'art. 3 co. 3 della L. 104/92.
In aggiunta, l'Agenzia ribadisce quanto già affermato nella precedente circ. Agenzia delle Entrate 14.6.2001 n. 55 (§ 1.2.10), secondo cui, ai fini della deduzione in esame, non si può ritenere sufficiente il solo riconoscimento dell'invalidità civile, dal momento che l'accertamento dell'invalidità civile concerne la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre l'accertamento dell'handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l'accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali; si tratta, quindi, di accertamenti concettualmente distinti in quanto perseguono finalità diverse.
Nel caso di riconoscimento dell'invalidità civile occorre, dunque, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione. L'Agenzia, tuttavia, ritiene che la gravità dell'invalidità, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, possa essere ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un'invalidità totale, nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l'indennità di accompagnamento.
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 38 co. 5 della L. 23.12.98 n. 448, i grandi invalidi di guerra, di cui all'art. 14 del DPR 23.12.78 n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati, sono considerati persone handicappate in situazione grave, ai sensi e per gli effetti del suddetto art. 3 della L. 104/92. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefìci pensionistici.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 23.9.2016 n. 79 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.9.2016 - "Per dedurre le spese per disabili basta l’handicap anche non grave" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego