Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92   Data : 26/09/2016
La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92
In base alla ris. Agenzia delle Entrate 23.9.2016 n. 79, per la deduzione IRPEF delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione di cui all'art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR, è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della L. 104/92, relativa alla situazione di handicap (anche non grave). Secondo l'Agenzia, infatti, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall'art. 10 del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all'art. 3 co. 3 della L. 104/92.
In aggiunta, l'Agenzia ribadisce quanto già affermato nella precedente circ. Agenzia delle Entrate 14.6.2001 n. 55 (§ 1.2.10), secondo cui, ai fini della deduzione in esame, non si può ritenere sufficiente il solo riconoscimento dell'invalidità civile, dal momento che l'accertamento dell'invalidità civile concerne la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre l'accertamento dell'handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l'accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali; si tratta, quindi, di accertamenti concettualmente distinti in quanto perseguono finalità diverse.
Nel caso di riconoscimento dell'invalidità civile occorre, dunque, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione. L'Agenzia, tuttavia, ritiene che la gravità dell'invalidità, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, possa essere ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un'invalidità totale, nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l'indennità di accompagnamento.
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 38 co. 5 della L. 23.12.98 n. 448, i grandi invalidi di guerra, di cui all'art. 14 del DPR 23.12.78 n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati, sono considerati persone handicappate in situazione grave, ai sensi e per gli effetti del suddetto art. 3 della L. 104/92. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefìci pensionistici.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 23.9.2016 n. 79 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.9.2016 - "Per dedurre le spese per disabili basta l’handicap anche non grave" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego