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14/12/2017 Agenzia delle Entrate-Riscossione Riaperta la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
14/12/2016 Agevolati i cittadini italiani residenti all’estero che rientrano in Italia S.M.Perego
10/03/2017 Agevolato, ai fini della patent box, l’uso di software coperto da copyright S.M.Perego
18/11/2015 Agevolazione “prima casa” anche senza aver alienato la precedente S.M.Perego
06/11/2015 Agevolazioni anche nel 2016 ai vecchi minimi S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
20/01/2016 Agevolazioni prima casa - Mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi S.M.Perego
29/04/2016 Agevolazioni prima casa – Ravvedimento operoso senza sanzioni S.M.Perego
12/03/2015 Aggiornamenti catastali - Obbligo della trasmissione telematica news S.M.Perego

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Titolo: La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92   Data : 26/09/2016
La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92
In base alla ris. Agenzia delle Entrate 23.9.2016 n. 79, per la deduzione IRPEF delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione di cui all'art. 10 co. 1 lett. b) del TUIR, è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della L. 104/92, relativa alla situazione di handicap (anche non grave). Secondo l'Agenzia, infatti, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall'art. 10 del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all'art. 3 co. 3 della L. 104/92.
In aggiunta, l'Agenzia ribadisce quanto già affermato nella precedente circ. Agenzia delle Entrate 14.6.2001 n. 55 (§ 1.2.10), secondo cui, ai fini della deduzione in esame, non si può ritenere sufficiente il solo riconoscimento dell'invalidità civile, dal momento che l'accertamento dell'invalidità civile concerne la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre l'accertamento dell'handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l'accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali; si tratta, quindi, di accertamenti concettualmente distinti in quanto perseguono finalità diverse.
Nel caso di riconoscimento dell'invalidità civile occorre, dunque, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione. L'Agenzia, tuttavia, ritiene che la gravità dell'invalidità, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, possa essere ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un'invalidità totale, nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l'indennità di accompagnamento.
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 38 co. 5 della L. 23.12.98 n. 448, i grandi invalidi di guerra, di cui all'art. 14 del DPR 23.12.78 n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati, sono considerati persone handicappate in situazione grave, ai sensi e per gli effetti del suddetto art. 3 della L. 104/92. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefìci pensionistici.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 23.9.2016 n. 79 - Il Quotidiano del Commercialista del 24.9.2016 - "Per dedurre le spese per disabili basta l’handicap anche non grave" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego