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26/10/2018 Recupero delle perdite subite con il passaggio al principio di cassa S.M.Perego
26/10/2018 Ripristinati i registri Iva – Le fatture elettroniche devono essere annotate S.M.Perego
30/10/2018 Al via la fattura elettronica senza delega all’intermediario S.M.Perego
30/10/2018 Per i super-ammortamenti nessuna proroga nel 2019 S.M.Perego
03/11/2018 Intermediari esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
07/11/2018 Fattura elettronica – Intermediari in difficoltà con le deleghe S.M.Perego
07/11/2018 Pronto il modello per la nuova rottamazione S.M.Perego
12/10/2018 Numerazione fattura elettronica ricevuta S.M.Perego
26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
10/06/2019 Proroga dei versamenti in scadenza all'1.7.2019 per mancanza dei software S.M.Perego

Records 2001 to 2010 of 2397
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Titolo: Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW   Data : 26/09/2016
Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW
Durante la videoconferenza del 21.1.2014 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli investimenti e le attività di natura finanziaria, da indicare nel quadro RW, sono quelli collocati all'estero, che sono suscettibili di produrre un reddito imponibile in Italia.
Pertanto, con riferimento al mobilio, esso va indicato nel quadro RW del modello UNICO 2016 nel caso in cui si tratti di un "investimento", ossia di un bene di considerevole valore economico, tale da poterlo equiparare a un'opera d'arte e in quanto tale suscettibile, anche solo potenzialmente, di produrre reddito imponibile in Italia ai sensi dell'art. 67 del TUIR (per effetto, ad esempio, del suo noleggio per l'allestimento di un'esposizione d'arte).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.9.2016 - "Mobilio e oggetti di antiquariato in RW" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego