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12/09/2018 On line i controlli ENEA per le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
17/09/2018 TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO 770/2018 S.M.Perego
17/09/2018 Marca da bollo su contratti elettronici MEPA S.M.Perego
17/09/2018 Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per le spese sanitarie S.M.Perego
17/09/2018 Opzione per il regime forfetario senza vincoli S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica - Conservazione e consultazione S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica vincolata dalla data del bonifico bancario S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica - Certificazione nei confronti di consumatori finali S.M.Perego
29/09/2018 Fatturazione elettronica – Altre questioni irrisolte S.M.Perego
29/09/2018 Fattura elettronica – Questioni irrisolte S.M.Perego

Records 2141 to 2150 of 2397
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Titolo: Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW   Data : 26/09/2016
Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW
Durante la videoconferenza del 21.1.2014 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli investimenti e le attività di natura finanziaria, da indicare nel quadro RW, sono quelli collocati all'estero, che sono suscettibili di produrre un reddito imponibile in Italia.
Pertanto, con riferimento al mobilio, esso va indicato nel quadro RW del modello UNICO 2016 nel caso in cui si tratti di un "investimento", ossia di un bene di considerevole valore economico, tale da poterlo equiparare a un'opera d'arte e in quanto tale suscettibile, anche solo potenzialmente, di produrre reddito imponibile in Italia ai sensi dell'art. 67 del TUIR (per effetto, ad esempio, del suo noleggio per l'allestimento di un'esposizione d'arte).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.9.2016 - "Mobilio e oggetti di antiquariato in RW" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego