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10/03/2016 Istituito il codice per le schermature solari con detrazione del 65% S.M.Perego
10/03/2016 Scade il 16.3.2016 la Tassa forfetaria annuale per libri e registri sociali S.M.Perego
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11/03/2016 Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS S.M.Perego
11/03/2016 Le nuove dimissioni in vigore dal 12.3.2016 in un video S.M.Perego
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11/03/2016 Per i lavoratori autonomi le ritenute subite sono sempre deducibili S.M.Perego

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Titolo: Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW   Data : 26/09/2016
Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW
Durante la videoconferenza del 21.1.2014 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli investimenti e le attività di natura finanziaria, da indicare nel quadro RW, sono quelli collocati all'estero, che sono suscettibili di produrre un reddito imponibile in Italia.
Pertanto, con riferimento al mobilio, esso va indicato nel quadro RW del modello UNICO 2016 nel caso in cui si tratti di un "investimento", ossia di un bene di considerevole valore economico, tale da poterlo equiparare a un'opera d'arte e in quanto tale suscettibile, anche solo potenzialmente, di produrre reddito imponibile in Italia ai sensi dell'art. 67 del TUIR (per effetto, ad esempio, del suo noleggio per l'allestimento di un'esposizione d'arte).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.9.2016 - "Mobilio e oggetti di antiquariato in RW" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego