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26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
12/06/2019 Gli ISA sono on-line S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
29/04/2016 Gli scambi di informazioni sull’accordo FATCA prorogati al 15.6.2016 S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego
18/01/2016 Gli studi di settore on-line nel cassetto fiscale S.M.Perego
01/06/2016 Gli studi di settore predisposti per l’anno 2015 contengono nuovi correttivi S.M.Perego
10/02/2016 Gli Studi di settore si avviano ad un processo di semplificazione S.M.Perego
04/12/2015 Hong Kong escluso dalle black list S.M.Perego
08/05/2017 I beni estromessi devono esser evidenziati nel quadro RQ S.M.Perego

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Titolo: Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW   Data : 26/09/2016
Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW
Durante la videoconferenza del 21.1.2014 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli investimenti e le attività di natura finanziaria, da indicare nel quadro RW, sono quelli collocati all'estero, che sono suscettibili di produrre un reddito imponibile in Italia.
Pertanto, con riferimento al mobilio, esso va indicato nel quadro RW del modello UNICO 2016 nel caso in cui si tratti di un "investimento", ossia di un bene di considerevole valore economico, tale da poterlo equiparare a un'opera d'arte e in quanto tale suscettibile, anche solo potenzialmente, di produrre reddito imponibile in Italia ai sensi dell'art. 67 del TUIR (per effetto, ad esempio, del suo noleggio per l'allestimento di un'esposizione d'arte).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 24.9.2016 - "Mobilio e oggetti di antiquariato in RW" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego