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26/01/2017 I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
16/01/2017 INPS Disponibile l’estratto conto contributivo integrato S.M.Perego
10/01/2017 Rottamazione cartelle - Spetta all’esattore rideterminare i ruoli in presenza di dilazioni S.M.Perego
10/01/2017 Anche il numero di documento attribuito dal fornitore entra nel nuovo spesometro S.M.Perego
11/01/2017 Nell’assegnazione agevolata di beni ai soci il fabbricato rurale non sempre sconta il reddito dominicale S.M.Perego
11/01/2017 L’ultimo modello INTRASTAT si presenta entro il 25.1.2017 S.M.Perego
11/01/2017 Le principali novità nel nuovo modello “Redditi SP” S.M.Perego
11/01/2017 Il nuovo regime di cassa per i semplificati soggetto al calcolo della convenienza S.M.Perego
12/01/2017 Istituito il Comitato per la formazione continua dei revisori S.M.Perego
12/01/2017 Il sequestro di dati sensibili è soggetto al segreto professionale S.M.Perego

Records 1661 to 1670 of 2397
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Titolo: Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS   Data : 26/09/2016
Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS
Con la soppressione, da parte dell’INPS, dell’invio cartaceo dei modelli CUD relativi all’indennità di disoccupazione relativa all’anno 2012, molti contribuenti, anche involontariamente, hanno omesso di dichiarare le indennità percepite.
Ora si trovano a ricevere le famose 90 mila lettere inviate dall’Agenzia delle Entrate la quale li informa che l’Agenzia è a conoscenza di redditi non dichiarati. Nella lettera si invitano i contribuenti ad aderire all’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
Anche l’Agenzia non perde tempo in profusione di informazioni ed invita i contribuenti ad accedere al proprio “Cassetto Fiscale” per ottenere maggiori informazioni e quindi si dà per scontato che il contribuente si adegui ai tempi e si fornisca di computer e stampante per adempiere ai propri obblighi tributari.
Ora, a ben vedere, tutte le 90 mila lettere traggono origine dalle indennità di disoccupazione percepite dall’INPS e non dichiarate in quanto riferite a comunicazioni non inviate dall’INPS.
Di chi è la colpa, ci si può domandare, del contribuente oppure dell’INPS che di punto ed in bianco ha omesso di provvedere all’inoltro postale del CUD?
Chi deve pagare le sanzioni e gli interessi che emergono dalle dichiarazioni dei redditi integrative? Il contribuente oppure l’INPS?
Siamo l’era dell’informatica e nessuna ignoranza viene più ammessa, neppure il mancato possesso di un computer e di una stampante. Poi, a ben vedere, neppure l’accesso al “Cassetto fiscale” ed al “Cassetto Previdenziale” risulta assai semplice e pertanto, caro contribuente, non ti resta che adeguarti per entrare nei meandri della “Pubblica Amministrazione”. Non esistono in rete manuali che possono supportare il contribuente nel procedere facilmente all’accesso del “Cassetto Fiscale” ed al “Cassetto Previdenziale” sia relativi al menù principale e sia dei sotto menù così diventa assai complicato reperire tutte le informazioni necessaria per una corretta dichiarazione le quali sono, comunque, disponibili in formati diversi dai formati originali che il contribuente è abituato a consultare.
Le limitazioni poste, a tutela della privacy, ai CAF ed agli intermediari abilitati nel riscontro dei redditi percepiti dai loro clienti non li pone sicuramente in una posizione di vantaggio in quanto i dati conosciuti dall’Agenzia delle Entrate sono visibili agli stessi solo ed esclusivamente quanto oramai è troppo tardi per poterli consultare e per poter redigere corrette dichiarazioni dei redditi a favore dei propri clienti.
A quando la fattiva collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari abilitati? Quando l’Agenzia la smetterà di trattarli solo come dipendenti gratuiti che svolgono la parte principale del lavoro ad occhi bendati, salvo sanzionarli per gli errori che possono emergere dal loro lavoro?
Attualmente esiste all’interno del “Cassetto Fiscale” del contribuente una sezione chiamata “L’Agenzia scrive” ed all’interno si trovano le seguenti informazioni:
-        Comunicazioni relative all’ "Invito alla Compliance"
-        risultano comunicazioni per l’anno 2012
Le informazioni si riferiscono ai documenti che scaturiscono dall’ "Invito alla Compliance".
Tali documenti sono rappresentati in due sezioni:
  • documenti prodotti dall’Agenzia
  • documenti presentati dal contribuente.
Nella sezione dei documenti prodotti dall’Agenzia sono consultabili:
  • la comunicazione inviata, contenente le informazioni di massima sul criterio/sui criteri alla base della comunicazione stessa
  • un prospetto esplicativo, per ciascuno dei criteri e ricollegabile alla comunicazione inviata (dotata di specifico numero), con l’evidenza dei dati dettaglio d’interesse.
Però non esiste la sezione relativa ai documenti prodotti dall’Agenzia e pertanto non sono assolutamente consultabili sia la comunicazione inviata e sia il prospetto esplicativo. Attenzione si trovano nel sotto menù "Invito alla Compliance"
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego