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06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
06/02/2017 Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca” S.M.Perego
06/02/2017 Dal 7 febbraio parte la voluntary disclouser-bis S.M.Perego
07/02/2017 La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro S.M.Perego
07/02/2017 Nuovi chiarimenti del MISE sui super ammortamenti S.M.Perego
07/02/2017 In caso di splafonamento sono dovute le sanzioni S.M.Perego
07/02/2017 Gli impianti di risalita si accatastano in D/8 S.M.Perego
11/02/2017 Disponibili le modalità di utilizzo del credito d'imposta su finanziamenti per eventi calamitosi S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego
15/02/2017 Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS   Data : 26/09/2016
Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS
Con la soppressione, da parte dell’INPS, dell’invio cartaceo dei modelli CUD relativi all’indennità di disoccupazione relativa all’anno 2012, molti contribuenti, anche involontariamente, hanno omesso di dichiarare le indennità percepite.
Ora si trovano a ricevere le famose 90 mila lettere inviate dall’Agenzia delle Entrate la quale li informa che l’Agenzia è a conoscenza di redditi non dichiarati. Nella lettera si invitano i contribuenti ad aderire all’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
Anche l’Agenzia non perde tempo in profusione di informazioni ed invita i contribuenti ad accedere al proprio “Cassetto Fiscale” per ottenere maggiori informazioni e quindi si dà per scontato che il contribuente si adegui ai tempi e si fornisca di computer e stampante per adempiere ai propri obblighi tributari.
Ora, a ben vedere, tutte le 90 mila lettere traggono origine dalle indennità di disoccupazione percepite dall’INPS e non dichiarate in quanto riferite a comunicazioni non inviate dall’INPS.
Di chi è la colpa, ci si può domandare, del contribuente oppure dell’INPS che di punto ed in bianco ha omesso di provvedere all’inoltro postale del CUD?
Chi deve pagare le sanzioni e gli interessi che emergono dalle dichiarazioni dei redditi integrative? Il contribuente oppure l’INPS?
Siamo l’era dell’informatica e nessuna ignoranza viene più ammessa, neppure il mancato possesso di un computer e di una stampante. Poi, a ben vedere, neppure l’accesso al “Cassetto fiscale” ed al “Cassetto Previdenziale” risulta assai semplice e pertanto, caro contribuente, non ti resta che adeguarti per entrare nei meandri della “Pubblica Amministrazione”. Non esistono in rete manuali che possono supportare il contribuente nel procedere facilmente all’accesso del “Cassetto Fiscale” ed al “Cassetto Previdenziale” sia relativi al menù principale e sia dei sotto menù così diventa assai complicato reperire tutte le informazioni necessaria per una corretta dichiarazione le quali sono, comunque, disponibili in formati diversi dai formati originali che il contribuente è abituato a consultare.
Le limitazioni poste, a tutela della privacy, ai CAF ed agli intermediari abilitati nel riscontro dei redditi percepiti dai loro clienti non li pone sicuramente in una posizione di vantaggio in quanto i dati conosciuti dall’Agenzia delle Entrate sono visibili agli stessi solo ed esclusivamente quanto oramai è troppo tardi per poterli consultare e per poter redigere corrette dichiarazioni dei redditi a favore dei propri clienti.
A quando la fattiva collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari abilitati? Quando l’Agenzia la smetterà di trattarli solo come dipendenti gratuiti che svolgono la parte principale del lavoro ad occhi bendati, salvo sanzionarli per gli errori che possono emergere dal loro lavoro?
Attualmente esiste all’interno del “Cassetto Fiscale” del contribuente una sezione chiamata “L’Agenzia scrive” ed all’interno si trovano le seguenti informazioni:
-        Comunicazioni relative all’ "Invito alla Compliance"
-        risultano comunicazioni per l’anno 2012
Le informazioni si riferiscono ai documenti che scaturiscono dall’ "Invito alla Compliance".
Tali documenti sono rappresentati in due sezioni:
  • documenti prodotti dall’Agenzia
  • documenti presentati dal contribuente.
Nella sezione dei documenti prodotti dall’Agenzia sono consultabili:
  • la comunicazione inviata, contenente le informazioni di massima sul criterio/sui criteri alla base della comunicazione stessa
  • un prospetto esplicativo, per ciascuno dei criteri e ricollegabile alla comunicazione inviata (dotata di specifico numero), con l’evidenza dei dati dettaglio d’interesse.
Però non esiste la sezione relativa ai documenti prodotti dall’Agenzia e pertanto non sono assolutamente consultabili sia la comunicazione inviata e sia il prospetto esplicativo. Attenzione si trovano nel sotto menù "Invito alla Compliance"
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego