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Data Titolo Sezione Autore
14/03/2017 Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita S.M.Perego
14/03/2017 Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche S.M.Perego
14/03/2017 Fissati i limiti di detrazione per le tasse e contributi di iscrizione alle università non statali S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
15/03/2017 Richiesta una proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
15/03/2017 INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS) S.M.Perego
15/03/2017 Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017 S.M.Perego
15/03/2017 Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa S.M.Perego
15/03/2017 Siglato l’accordo sulle richieste dei conti svizzeri detenuti da soggetti italiani S.M.Perego
16/03/2017 INPS - Presentazione dell'istanza telematica per gli incentivi occupazione giovani e Sud S.M.Perego

Records 1661 to 1670 of 2397
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Titolo: La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015   Data : 27/09/2016
La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015
La circ. Agenzia delle Entrate 26.9.2016 n. 39 ha fornito chiarimenti in merito al regime dei costi black list di cui all'art. 110 co. 10 e ss. del TUIR, il quale interessa ancora il periodo di imposta 2015 (UNICO 2016). Dal 2016, invece, il regime è abrogato per effetto delle modifiche apportate dalla L. 208/2015.
Si ricorda che, per il periodo di imposta 2015, in seguito alle novità introdotte dal DLgs. 147/2015, i suddetti costi sono deducibili integralmente se entro il valore normale e, per l'eccedenza, a fronte della prova che l'operazione corrisponda ad un effettivo interesse economico ed abbia avuto concreta esecuzione. In entrambi i casi, resta fermo l'obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei redditi.
Per ciò che concerne il regime sanzionatorio, l'Agenzia delle Entrate specifica che l'abrogazione delle norme contenute nell'art. 110 co. da 10 a 12-bis del TUIR, con conseguente venir meno dell'obbligo di separata indicazione in dichiarazione, ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, quindi dal 2016 (art. 1 co. 144 della L. 208/2015). In tal caso, si realizza una deroga al favor rei ammessa dall'art. 3 del DLgs. 472/97 ("salvo diversa disposizione di legge"), quindi, come altresì sancito dalla Cass. n. 6651/2016, le sanzioni restano irrogabili per il pregresso.
Con riferimento alle modifiche apportate al DM 23.1.2002, dal DM 27.4.2015 e dal DM 18.11.2015, viene precisato che, relativamente alla decorrenza, la disciplina di cui all'art. 110 co. 10 del TUIR "continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni commerciali con gli Stati espunti dalla black list intercorse entro il giorno precedente l'entrata in vigore del relativo decreto". Ne risulta, ad esempio, che devono essere indicati in UNICO 2016 i costi derivanti da operazioni con Malesia, Filippine e Singapore sostenuti entro il 10.5.2015 e quelli derivanti da operazioni con controparti residenti in Hong Kong se sostenuti entro il 29.11.2015.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.9.2016 n. 39 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.9.2016 - "Costi black list da indicare se sostenuti entro il 10 maggio 2015" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego