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Data Titolo Sezione Autore
31/03/2016 Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30% S.M.Perego
18/04/2017 Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro S.M.Perego
13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
25/02/2019 Con la fatturazione elettronica le note di credito riportano il segno positivo S.M.Perego
26/06/2017 Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale S.M.Perego
17/07/2018 Con la sospensione feriale si sospendono anche i pagamenti S.M.Perego
22/03/2017 Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero S.M.Perego
09/08/2018 Confermata l’esclusione dall’imposta di bollo per le associazioni e società sportive S.M.Perego
03/08/2016 Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati S.M.Perego
12/04/2017 Confermata la proroga per la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego

Records 381 to 390 of 2397
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Titolo: La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015   Data : 27/09/2016
La comunicazione dei costi “black list” ancora in vigore per il 2015
La circ. Agenzia delle Entrate 26.9.2016 n. 39 ha fornito chiarimenti in merito al regime dei costi black list di cui all'art. 110 co. 10 e ss. del TUIR, il quale interessa ancora il periodo di imposta 2015 (UNICO 2016). Dal 2016, invece, il regime è abrogato per effetto delle modifiche apportate dalla L. 208/2015.
Si ricorda che, per il periodo di imposta 2015, in seguito alle novità introdotte dal DLgs. 147/2015, i suddetti costi sono deducibili integralmente se entro il valore normale e, per l'eccedenza, a fronte della prova che l'operazione corrisponda ad un effettivo interesse economico ed abbia avuto concreta esecuzione. In entrambi i casi, resta fermo l'obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei redditi.
Per ciò che concerne il regime sanzionatorio, l'Agenzia delle Entrate specifica che l'abrogazione delle norme contenute nell'art. 110 co. da 10 a 12-bis del TUIR, con conseguente venir meno dell'obbligo di separata indicazione in dichiarazione, ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, quindi dal 2016 (art. 1 co. 144 della L. 208/2015). In tal caso, si realizza una deroga al favor rei ammessa dall'art. 3 del DLgs. 472/97 ("salvo diversa disposizione di legge"), quindi, come altresì sancito dalla Cass. n. 6651/2016, le sanzioni restano irrogabili per il pregresso.
Con riferimento alle modifiche apportate al DM 23.1.2002, dal DM 27.4.2015 e dal DM 18.11.2015, viene precisato che, relativamente alla decorrenza, la disciplina di cui all'art. 110 co. 10 del TUIR "continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni commerciali con gli Stati espunti dalla black list intercorse entro il giorno precedente l'entrata in vigore del relativo decreto". Ne risulta, ad esempio, che devono essere indicati in UNICO 2016 i costi derivanti da operazioni con Malesia, Filippine e Singapore sostenuti entro il 10.5.2015 e quelli derivanti da operazioni con controparti residenti in Hong Kong se sostenuti entro il 29.11.2015.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.9.2016 n. 39 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.9.2016 - "Costi black list da indicare se sostenuti entro il 10 maggio 2015" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego