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06/10/2016 Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016 S.M.Perego
27/10/2016 Il mancato addebito del canone RAI si paga con modello F24 entro il 31.10.2016 S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
31/10/2016 Bilancio - Modello internazionale XBRL - Nuova tassonomia S.M.Perego
28/10/2016 Anche per le imprese minori dall’1.1.2017 si applica il criterio di cassa S.M.Perego
27/10/2016 Sanzioni al 90% per la mancata indicazione nel quadro RW dei redditi esteri S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego
31/10/2016 Iscritti alla Gestione Separata INPS ad una svolta sui contributi S.M.Perego
27/10/2016 Aggiornata la lista degli stati esteri ai fini della Tobin Tax S.M.Perego

Records 1961 to 1970 of 2397
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Titolo: Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher   Data : 27/09/2016
Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher
Tra le novità di maggior rilievo previste dal decreto correttivo del Jobs act (L. 183/2014), approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 23.9.2016, trova posto un'importante modifica alla disciplina del lavoro accessorio, che si concretizza in un sensibile irrigidimento della procedura di comunicazione prevista per il committente, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 81/2015.
Con tale provvedimento, infatti, si dispone l'introduzione di un meccanismo finalizzato a garantire la piena tracciabilità dei voucher (c.d. buoni lavoro) utilizzati per pagare la prestazione lavorativa.
In particolare, nel tentativo di limitarne un utilizzo elusivo (che consiste principalmente nell'acquistare i voucher ma usarli solo in caso di controlli oppure di impiegare i lavoratori per più tempo rispetto a quello dichiarato), la nuova disposizione stabilisce che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio siano tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Nella previgente disposizione, invece, si stabiliva in modo più "elastico" che nella comunicazione venissero indicati i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.
Invece, per quanto concerne i committenti imprenditori agricoli, la medesima disposizione correttiva introduce l'obbligo di comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.9.2016 - "Definita la nuova procedura di comunicazione del lavoro accessorio" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego