Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/01/2009 Credito d'imposta aree svantaggiate news S.M.Perego
29/01/2009 Bonus famiglia - Novita DL 185/2008 news S.M.Perego
02/02/2009 Unico Mini news Agenzia delle Entrate
02/02/2009 Cambio password Entratel news Agenzia delle Entrate
04/02/2009 Interessi creditori news
20/02/2009 Nuovo modello 730 news S.M.Perego
23/02/2009 Nuovo modello 730 news S.M.Perego
04/03/2009 Nuove regole per la gestione delle password d'accesso ai servizi telematici news S.M.Perego
24/03/2009 News Certificazioni Ritenute d'acconto news S.M.Perego
25/03/2009 News lva per cassa news S.M.Perego

Records 21 to 30 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher   Data : 27/09/2016
Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher
Tra le novità di maggior rilievo previste dal decreto correttivo del Jobs act (L. 183/2014), approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 23.9.2016, trova posto un'importante modifica alla disciplina del lavoro accessorio, che si concretizza in un sensibile irrigidimento della procedura di comunicazione prevista per il committente, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 81/2015.
Con tale provvedimento, infatti, si dispone l'introduzione di un meccanismo finalizzato a garantire la piena tracciabilità dei voucher (c.d. buoni lavoro) utilizzati per pagare la prestazione lavorativa.
In particolare, nel tentativo di limitarne un utilizzo elusivo (che consiste principalmente nell'acquistare i voucher ma usarli solo in caso di controlli oppure di impiegare i lavoratori per più tempo rispetto a quello dichiarato), la nuova disposizione stabilisce che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio siano tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Nella previgente disposizione, invece, si stabiliva in modo più "elastico" che nella comunicazione venissero indicati i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.
Invece, per quanto concerne i committenti imprenditori agricoli, la medesima disposizione correttiva introduce l'obbligo di comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.9.2016 - "Definita la nuova procedura di comunicazione del lavoro accessorio" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego