Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
12/09/2018 On line i controlli ENEA per le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
17/09/2018 TRASMISSIONE TELEMATICA DEL MODELLO 770/2018 S.M.Perego
17/09/2018 Marca da bollo su contratti elettronici MEPA S.M.Perego
17/09/2018 Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni per le spese sanitarie S.M.Perego
17/09/2018 Opzione per il regime forfetario senza vincoli S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica - Conservazione e consultazione S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica vincolata dalla data del bonifico bancario S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica - Certificazione nei confronti di consumatori finali S.M.Perego
29/09/2018 Fatturazione elettronica – Altre questioni irrisolte S.M.Perego
29/09/2018 Fattura elettronica – Questioni irrisolte S.M.Perego

Records 2141 to 2150 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher   Data : 27/09/2016
Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher
Tra le novità di maggior rilievo previste dal decreto correttivo del Jobs act (L. 183/2014), approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 23.9.2016, trova posto un'importante modifica alla disciplina del lavoro accessorio, che si concretizza in un sensibile irrigidimento della procedura di comunicazione prevista per il committente, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 81/2015.
Con tale provvedimento, infatti, si dispone l'introduzione di un meccanismo finalizzato a garantire la piena tracciabilità dei voucher (c.d. buoni lavoro) utilizzati per pagare la prestazione lavorativa.
In particolare, nel tentativo di limitarne un utilizzo elusivo (che consiste principalmente nell'acquistare i voucher ma usarli solo in caso di controlli oppure di impiegare i lavoratori per più tempo rispetto a quello dichiarato), la nuova disposizione stabilisce che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio siano tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Nella previgente disposizione, invece, si stabiliva in modo più "elastico" che nella comunicazione venissero indicati i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.
Invece, per quanto concerne i committenti imprenditori agricoli, la medesima disposizione correttiva introduce l'obbligo di comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.9.2016 - "Definita la nuova procedura di comunicazione del lavoro accessorio" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego