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02/11/2016 Super ammortamento sulle auto a deducibilità limitata solo se ritirate entro il 31.12.2016 S.M.Perego
26/05/2016 Super Bonus se il tirocinio si trasforma in tempo indeterminato S.M.Perego
27/05/2016 Super-ammortamenti – Usciti i primi chiarimenti ufficiali S.M.Perego
07/01/2019 Super-ammortamenti e iper-ammortamenti con limiti S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
29/11/2016 Sussiste l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti da parte dei condomìni S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego
11/05/2019 Tarda ad arrivare il software per il controllo degli ISA S.M.Perego
22/09/2015 Tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni - Sanzioni S.M.Perego

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Titolo: Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher   Data : 27/09/2016
Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher
Tra le novità di maggior rilievo previste dal decreto correttivo del Jobs act (L. 183/2014), approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 23.9.2016, trova posto un'importante modifica alla disciplina del lavoro accessorio, che si concretizza in un sensibile irrigidimento della procedura di comunicazione prevista per il committente, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 81/2015.
Con tale provvedimento, infatti, si dispone l'introduzione di un meccanismo finalizzato a garantire la piena tracciabilità dei voucher (c.d. buoni lavoro) utilizzati per pagare la prestazione lavorativa.
In particolare, nel tentativo di limitarne un utilizzo elusivo (che consiste principalmente nell'acquistare i voucher ma usarli solo in caso di controlli oppure di impiegare i lavoratori per più tempo rispetto a quello dichiarato), la nuova disposizione stabilisce che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio siano tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. Nella previgente disposizione, invece, si stabiliva in modo più "elastico" che nella comunicazione venissero indicati i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.
Invece, per quanto concerne i committenti imprenditori agricoli, la medesima disposizione correttiva introduce l'obbligo di comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 27.9.2016 - "Definita la nuova procedura di comunicazione del lavoro accessorio" - Mamone
Sezione:   Autore : S.M.Perego