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27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
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20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
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12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego

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Titolo: Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list"   Data : 28/09/2016
Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list"
Secondo la circ. Agenzia Entrate 26.9.2016 n. 39, non opera il favor rei per le sanzioni di cui agli artt. 1 e 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97, in quanto le modifiche apportate dalla L. 208/2015 all'art. 110 del TUIR, che hanno abrogato la disciplina dei costi black list (incidendo sia sulle regole di deducibilità sia sull'obbligo di indicazione separata in dichiarazione) operano solo dal 2016.
Detta interpretazione è coerente con quanto sostenuto da Cass. 6.4.2016 n. 6651.
Si evidenzia che ciò è altamente censurabile, posto che l'art. 1 co. 144 della L. 208/2015, semplicemente, si limita a prevedere che l'abrogazione della norma rappresentante la base applicativa della sanzione opera da un certo periodo d'imposta, non integrando quella "diversa disposizione di legge" di cui parla l'art. 3 del DLgs. 472/97.
Peraltro, la stessa Agenzia delle Entrate, nella circ. 30.12.2014 n. 31 § 12 è pervenuta a conclusioni opposte sulla modifica, apportata dall'art. 21 del DLgs. 175/2014 all'art. 1 del DL 40/2010, in merito alle comunicazioni black list, ove, del pari, la modifica all'obbligo di comunicazione (avente indiretto riflesso sulle sanzioni) operava solo da un certo momento.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.9.2016 n. 39 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.9.2016 - "Sul favor rei, le Entrate seguono la Cassazione" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego