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02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
24/07/2019 Locazioni commerciali – la cedolare secca si applica solo alle persone fisiche S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
06/07/2019 Controlli formali soggetti a semplificazioni S.M.Perego
06/07/2019 Escluse le sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sino al 31.12.2019 S.M.Perego
10/07/2019 Dichiarazione IVA alternativa alla LIPE S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
17/07/2019 In audizione alla IV Commissione Finanze della Camera S.M.Perego
29/07/2019 l credito da detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica è fruibile solo dopo l’accettazione S.M.Perego
24/07/2019 Proroga dei versamenti al 30.9.2019 per i contribuenti che svolgono attività con gli ISA S.M.Perego

Records 2061 to 2070 of 2397
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Titolo: Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list"   Data : 28/09/2016
Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list"
Secondo la circ. Agenzia Entrate 26.9.2016 n. 39, non opera il favor rei per le sanzioni di cui agli artt. 1 e 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97, in quanto le modifiche apportate dalla L. 208/2015 all'art. 110 del TUIR, che hanno abrogato la disciplina dei costi black list (incidendo sia sulle regole di deducibilità sia sull'obbligo di indicazione separata in dichiarazione) operano solo dal 2016.
Detta interpretazione è coerente con quanto sostenuto da Cass. 6.4.2016 n. 6651.
Si evidenzia che ciò è altamente censurabile, posto che l'art. 1 co. 144 della L. 208/2015, semplicemente, si limita a prevedere che l'abrogazione della norma rappresentante la base applicativa della sanzione opera da un certo periodo d'imposta, non integrando quella "diversa disposizione di legge" di cui parla l'art. 3 del DLgs. 472/97.
Peraltro, la stessa Agenzia delle Entrate, nella circ. 30.12.2014 n. 31 § 12 è pervenuta a conclusioni opposte sulla modifica, apportata dall'art. 21 del DLgs. 175/2014 all'art. 1 del DL 40/2010, in merito alle comunicazioni black list, ove, del pari, la modifica all'obbligo di comunicazione (avente indiretto riflesso sulle sanzioni) operava solo da un certo momento.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.9.2016 n. 39 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.9.2016 - "Sul favor rei, le Entrate seguono la Cassazione" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego