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09/08/2018 Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software per la creazione del file “XML” S.M.Perego
09/08/2018 Confermata l’esclusione dall’imposta di bollo per le associazioni e società sportive S.M.Perego
09/08/2018 Fatture e corrispettivi impossibile la ricerca facilitata per gli intermediari S.M.Perego
04/09/2018 Scheda carburante – Fornitura con fattura elettronica in caso di netting S.M.Perego
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Titolo: Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list"   Data : 28/09/2016
Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list"
Secondo la circ. Agenzia Entrate 26.9.2016 n. 39, non opera il favor rei per le sanzioni di cui agli artt. 1 e 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97, in quanto le modifiche apportate dalla L. 208/2015 all'art. 110 del TUIR, che hanno abrogato la disciplina dei costi black list (incidendo sia sulle regole di deducibilità sia sull'obbligo di indicazione separata in dichiarazione) operano solo dal 2016.
Detta interpretazione è coerente con quanto sostenuto da Cass. 6.4.2016 n. 6651.
Si evidenzia che ciò è altamente censurabile, posto che l'art. 1 co. 144 della L. 208/2015, semplicemente, si limita a prevedere che l'abrogazione della norma rappresentante la base applicativa della sanzione opera da un certo periodo d'imposta, non integrando quella "diversa disposizione di legge" di cui parla l'art. 3 del DLgs. 472/97.
Peraltro, la stessa Agenzia delle Entrate, nella circ. 30.12.2014 n. 31 § 12 è pervenuta a conclusioni opposte sulla modifica, apportata dall'art. 21 del DLgs. 175/2014 all'art. 1 del DL 40/2010, in merito alle comunicazioni black list, ove, del pari, la modifica all'obbligo di comunicazione (avente indiretto riflesso sulle sanzioni) operava solo da un certo momento.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.9.2016 n. 39 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.9.2016 - "Sul favor rei, le Entrate seguono la Cassazione" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego