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22/02/2016 Le spese sanitarie non trasmesse entro il 9.2.2016 restano soggette a sanzioni S.M.Perego
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24/02/2016 Il TRUST a favore di disabili S.M.Perego
24/02/2016 I Comuni non possono avanzare domande di rideterminazione della rendita catastale S.M.Perego
23/02/2016 Scade il 29.02.2016 la trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati IVA S.M.Perego
23/02/2016 In arrivo la riduzione dei tassi applicabili ai rimborsi e ai versamenti S.M.Perego
25/02/2016 Le migliorie su beni di terzi scontano il maxi ammortamento S.M.Perego
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Titolo: Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list"   Data : 28/09/2016
Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list"
Secondo la circ. Agenzia Entrate 26.9.2016 n. 39, non opera il favor rei per le sanzioni di cui agli artt. 1 e 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97, in quanto le modifiche apportate dalla L. 208/2015 all'art. 110 del TUIR, che hanno abrogato la disciplina dei costi black list (incidendo sia sulle regole di deducibilità sia sull'obbligo di indicazione separata in dichiarazione) operano solo dal 2016.
Detta interpretazione è coerente con quanto sostenuto da Cass. 6.4.2016 n. 6651.
Si evidenzia che ciò è altamente censurabile, posto che l'art. 1 co. 144 della L. 208/2015, semplicemente, si limita a prevedere che l'abrogazione della norma rappresentante la base applicativa della sanzione opera da un certo periodo d'imposta, non integrando quella "diversa disposizione di legge" di cui parla l'art. 3 del DLgs. 472/97.
Peraltro, la stessa Agenzia delle Entrate, nella circ. 30.12.2014 n. 31 § 12 è pervenuta a conclusioni opposte sulla modifica, apportata dall'art. 21 del DLgs. 175/2014 all'art. 1 del DL 40/2010, in merito alle comunicazioni black list, ove, del pari, la modifica all'obbligo di comunicazione (avente indiretto riflesso sulle sanzioni) operava solo da un certo momento.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 26.9.2016 n. 39 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.9.2016 - "Sul favor rei, le Entrate seguono la Cassazione" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego