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Data Titolo Sezione Autore
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
15/06/2016 La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/03/2017 La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M. S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego

Records 1371 to 1380 of 2397
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Titolo: Il TFR, se iscritto a patrimonio, rileva ai fini IRAP   Data : 28/09/2016
Il TFR iscritto a patrimonio rileva ai fini IRAP
Ai sensi dell'art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97, ai fini IRAP dal 2015 è deducibile la differenza tra:
- il costo del lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato;
- le deduzioni spettanti a fronte dell'impiego di personale già operanti prima del 2015.
I modelli IRAP 2016 sono stati quindi predisposti prevedendo un apposito rigo dedicato alla deduzione di tale eccedenza. Invece, sarebbe stato preferibile che fosse esclusa la necessità di evidenziare, in sede di compilazione della dichiarazione stessa, l'importo delle deduzioni dei costi per il personale dipendente a tempo indeterminato spettanti in base alle norme preesistenti, dal momento che tali deduzioni sono "assorbite" dalla nuova deduzione calcolata in base alla quantificazione analitica dei costi.
Al riguardo, nella circolare 23/2016, Assonime precisa che l'inesatta od omessa indicazione delle deduzioni preesistenti, con la conseguente indicazione di un maggiore ammontare della deduzione residuale analitica nel rigo deputato ad accoglierla, non sembra comunque costituire una violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 1 co. 2 del DLgs. 471/97 (che punisce le indebite deduzioni dall'imponibile). Infatti, si tratta di deduzioni "fungibili" tra loro e l'ammontare complessivamente dedotto non eccede comunque il costo del lavoro effettivamente sostenuto.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 9.6.2015 n. 22 - Circolare Assonime 26.9.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.9.2016 - "Non punibile l’inesatta indicazione della deduzione IRAP per i dipendenti" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego