Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
25/03/2009 News lva per cassa news S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
17/11/2014 Non coerente agli studi di settore news S.M.Perego
12/11/2015 Non di comodo le società con immobili inagibili S.M.Perego
31/05/2019 Non è ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche S.M.Perego
28/04/2016 Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
28/06/2016 Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso” S.M.Perego

Records 1631 to 1640 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il TFR, se iscritto a patrimonio, rileva ai fini IRAP   Data : 28/09/2016
Il TFR iscritto a patrimonio rileva ai fini IRAP
Ai sensi dell'art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97, ai fini IRAP dal 2015 è deducibile la differenza tra:
- il costo del lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato;
- le deduzioni spettanti a fronte dell'impiego di personale già operanti prima del 2015.
I modelli IRAP 2016 sono stati quindi predisposti prevedendo un apposito rigo dedicato alla deduzione di tale eccedenza. Invece, sarebbe stato preferibile che fosse esclusa la necessità di evidenziare, in sede di compilazione della dichiarazione stessa, l'importo delle deduzioni dei costi per il personale dipendente a tempo indeterminato spettanti in base alle norme preesistenti, dal momento che tali deduzioni sono "assorbite" dalla nuova deduzione calcolata in base alla quantificazione analitica dei costi.
Al riguardo, nella circolare 23/2016, Assonime precisa che l'inesatta od omessa indicazione delle deduzioni preesistenti, con la conseguente indicazione di un maggiore ammontare della deduzione residuale analitica nel rigo deputato ad accoglierla, non sembra comunque costituire una violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 1 co. 2 del DLgs. 471/97 (che punisce le indebite deduzioni dall'imponibile). Infatti, si tratta di deduzioni "fungibili" tra loro e l'ammontare complessivamente dedotto non eccede comunque il costo del lavoro effettivamente sostenuto.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 9.6.2015 n. 22 - Circolare Assonime 26.9.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.9.2016 - "Non punibile l’inesatta indicazione della deduzione IRAP per i dipendenti" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego