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30/09/2016 La cessione di latte fresco sconta due diverse aliquote IVA S.M.Perego
30/09/2016 Ulteriori informazioni disponibili all’intermediario nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
03/10/2016 Il terreno edificabile non da diritto al rimborso IVA S.M.Perego
03/10/2016 I buoni “Open” devo essere annullati se non utilizzati nei termini previsti S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego
06/10/2016 Parte la trasmissione telematica della dichiarazione IMU S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
06/10/2016 Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa S.M.Perego

Records 1941 to 1950 of 2397
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Titolo: Il TFR, se iscritto a patrimonio, rileva ai fini IRAP   Data : 28/09/2016
Il TFR iscritto a patrimonio rileva ai fini IRAP
Ai sensi dell'art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97, ai fini IRAP dal 2015 è deducibile la differenza tra:
- il costo del lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato;
- le deduzioni spettanti a fronte dell'impiego di personale già operanti prima del 2015.
I modelli IRAP 2016 sono stati quindi predisposti prevedendo un apposito rigo dedicato alla deduzione di tale eccedenza. Invece, sarebbe stato preferibile che fosse esclusa la necessità di evidenziare, in sede di compilazione della dichiarazione stessa, l'importo delle deduzioni dei costi per il personale dipendente a tempo indeterminato spettanti in base alle norme preesistenti, dal momento che tali deduzioni sono "assorbite" dalla nuova deduzione calcolata in base alla quantificazione analitica dei costi.
Al riguardo, nella circolare 23/2016, Assonime precisa che l'inesatta od omessa indicazione delle deduzioni preesistenti, con la conseguente indicazione di un maggiore ammontare della deduzione residuale analitica nel rigo deputato ad accoglierla, non sembra comunque costituire una violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 1 co. 2 del DLgs. 471/97 (che punisce le indebite deduzioni dall'imponibile). Infatti, si tratta di deduzioni "fungibili" tra loro e l'ammontare complessivamente dedotto non eccede comunque il costo del lavoro effettivamente sostenuto.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 9.6.2015 n. 22 - Circolare Assonime 26.9.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.9.2016 - "Non punibile l’inesatta indicazione della deduzione IRAP per i dipendenti" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego