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Data Titolo Sezione Autore
30/09/2015 Scade il termine per trasmettere il modello UNICO e sanare UNICO 2014 S.M.Perego
15/03/2019 Scade lunedì 18.3.2019 la tassa forfetaria annuale sui libri sociali S.M.Perego
16/03/2018 Scade oggi il saldo IVA ma è possibile differirlo o rateizzarlo S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
22/07/2016 Scade oggi l’invio del Mod. 730 sul canale “Fisconline” S.M.Perego
03/03/2017 Scade oggi l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017 S.M.Perego
03/03/2017 Scade oggi l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017 S.M.Perego
16/05/2016 Scade oggi la comunicazione sull’esenzione del canone RAI S.M.Perego
31/01/2017 Scade oggi la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo S.M.Perego
21/04/2017 Scade oggi la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli – Richiesta una proroga S.M.Perego

Records 2181 to 2190 of 2397
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Titolo: Il TFR, se iscritto a patrimonio, rileva ai fini IRAP   Data : 28/09/2016
Il TFR iscritto a patrimonio rileva ai fini IRAP
Ai sensi dell'art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97, ai fini IRAP dal 2015 è deducibile la differenza tra:
- il costo del lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato;
- le deduzioni spettanti a fronte dell'impiego di personale già operanti prima del 2015.
I modelli IRAP 2016 sono stati quindi predisposti prevedendo un apposito rigo dedicato alla deduzione di tale eccedenza. Invece, sarebbe stato preferibile che fosse esclusa la necessità di evidenziare, in sede di compilazione della dichiarazione stessa, l'importo delle deduzioni dei costi per il personale dipendente a tempo indeterminato spettanti in base alle norme preesistenti, dal momento che tali deduzioni sono "assorbite" dalla nuova deduzione calcolata in base alla quantificazione analitica dei costi.
Al riguardo, nella circolare 23/2016, Assonime precisa che l'inesatta od omessa indicazione delle deduzioni preesistenti, con la conseguente indicazione di un maggiore ammontare della deduzione residuale analitica nel rigo deputato ad accoglierla, non sembra comunque costituire una violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 1 co. 2 del DLgs. 471/97 (che punisce le indebite deduzioni dall'imponibile). Infatti, si tratta di deduzioni "fungibili" tra loro e l'ammontare complessivamente dedotto non eccede comunque il costo del lavoro effettivamente sostenuto.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 9.6.2015 n. 22 - Circolare Assonime 26.9.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.9.2016 - "Non punibile l’inesatta indicazione della deduzione IRAP per i dipendenti" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego