Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
04/12/2015 Sanzionati gli intermdiari S.M.Perego
01/12/2015 Cessione agevolata dell'immobile ai soci soggetto ad imposta sostitutiva S.M.Perego
04/12/2015 Ravvedimento operoso sull’Acconto IVA con sanzioni ridotte S.M.Perego
09/12/2015 Accordo tra UE e San Marino S.M.Perego
04/12/2015 Hong Kong escluso dalle black list S.M.Perego
03/12/2015 Riaperti i termini delle domande CIGO - circ. INPS 2.12.2015 n. 197 S.M.Perego
03/12/2015 La compilazione del RED sempre obbligatoria - circ. INPS 30.11.2015 n. 195 S.M.Perego
03/12/2015 In arrivo una semplificazione sugli studi di settore S.M.Perego
03/12/2015 Dal 22 ottobre estese le ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante artifici S.M.Perego
03/12/2015 Pagamento elettronico per l’iscrizione al registro dei revisori S.M.Perego

Records 251 to 260 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Il TFR, se iscritto a patrimonio, rileva ai fini IRAP   Data : 28/09/2016
Il TFR iscritto a patrimonio rileva ai fini IRAP
Ai sensi dell'art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97, ai fini IRAP dal 2015 è deducibile la differenza tra:
- il costo del lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato;
- le deduzioni spettanti a fronte dell'impiego di personale già operanti prima del 2015.
I modelli IRAP 2016 sono stati quindi predisposti prevedendo un apposito rigo dedicato alla deduzione di tale eccedenza. Invece, sarebbe stato preferibile che fosse esclusa la necessità di evidenziare, in sede di compilazione della dichiarazione stessa, l'importo delle deduzioni dei costi per il personale dipendente a tempo indeterminato spettanti in base alle norme preesistenti, dal momento che tali deduzioni sono "assorbite" dalla nuova deduzione calcolata in base alla quantificazione analitica dei costi.
Al riguardo, nella circolare 23/2016, Assonime precisa che l'inesatta od omessa indicazione delle deduzioni preesistenti, con la conseguente indicazione di un maggiore ammontare della deduzione residuale analitica nel rigo deputato ad accoglierla, non sembra comunque costituire una violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 1 co. 2 del DLgs. 471/97 (che punisce le indebite deduzioni dall'imponibile). Infatti, si tratta di deduzioni "fungibili" tra loro e l'ammontare complessivamente dedotto non eccede comunque il costo del lavoro effettivamente sostenuto.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 9.6.2015 n. 22 - Circolare Assonime 26.9.2016 n. 23 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.9.2016 - "Non punibile l’inesatta indicazione della deduzione IRAP per i dipendenti" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego