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07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego
07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
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09/12/2016 I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E S.M.Perego
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego

Records 1461 to 1470 of 2397
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Titolo: Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato   Data : 28/09/2016
Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18481 del 21.9.2016, ha statuito che i locali seminterrati concorrono al computo dei 240 metri quadrati di superficie utile prevista dall’art. 6 del DM 2.8.69, che determinano le caratteristiche di lusso di un’abitazione.
Di conseguenza, la presenza di tali locali può far perdere l’agevolazione prima casa sia ai fini IVA sia ai fini dell’imposta di registro (fruita in fase d’acquisto dal contribuente che li utilizza a fini abitativi nonostante la loro diversa classificazione catastale).
Infatti, secondo i giudici, il requisito dell’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione.
L’Autore mette in luce che la stessa Cassazione, in tempi meno recenti, aveva assunto sul tema una posizione diametralmente opposta.
In particolare, relativamente al concetto di superficie utile complessiva, di cui al predetto art. 6 DM 2.8.69, i giudici (Cass. 18.10.2011 n. 21533; Cass. 23.7.2010 n. 17450) sostenevano che “i locali devono essere forniti di caratteristiche costruttive tali da renderli, ad ogni momento, idonei all’abitabilità per considerarli naturale espansione della superficie abitativa dell’unità immobiliare cui ineriscono”.
Fonte: Cass. 21.9.2016 n. 18481 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego