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02/05/2019 Divieto di fatturazione elettronica per i Medici veterinari con ulteriori dubbi S.M.Perego
03/05/2019 Ripristinato L’obbligo delle ritenute per lavoro dipendente e assimilato per i soggetti forfetari S.M.Perego
15/05/2019 Nessuna semplificazione per l’esterometro – l’invio resta mensile S.M.Perego
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14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego
08/05/2019 Assosoftware chiarisce la compilazione della fattura elettronica nei confronti di privati esteri S.M.Perego
08/05/2019 IMU – Approvati i coefficienti per determinazione del valore dei fabbricati di categoria “D” S.M.Perego
11/05/2019 Tarda ad arrivare il software per il controllo degli ISA S.M.Perego
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Titolo: Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato   Data : 28/09/2016
Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18481 del 21.9.2016, ha statuito che i locali seminterrati concorrono al computo dei 240 metri quadrati di superficie utile prevista dall’art. 6 del DM 2.8.69, che determinano le caratteristiche di lusso di un’abitazione.
Di conseguenza, la presenza di tali locali può far perdere l’agevolazione prima casa sia ai fini IVA sia ai fini dell’imposta di registro (fruita in fase d’acquisto dal contribuente che li utilizza a fini abitativi nonostante la loro diversa classificazione catastale).
Infatti, secondo i giudici, il requisito dell’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione.
L’Autore mette in luce che la stessa Cassazione, in tempi meno recenti, aveva assunto sul tema una posizione diametralmente opposta.
In particolare, relativamente al concetto di superficie utile complessiva, di cui al predetto art. 6 DM 2.8.69, i giudici (Cass. 18.10.2011 n. 21533; Cass. 23.7.2010 n. 17450) sostenevano che “i locali devono essere forniti di caratteristiche costruttive tali da renderli, ad ogni momento, idonei all’abitabilità per considerarli naturale espansione della superficie abitativa dell’unità immobiliare cui ineriscono”.
Fonte: Cass. 21.9.2016 n. 18481 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego