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05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
06/02/2019 Comunicazione dei dati delle fatture c.d. spesometro S.M.Perego
13/02/2019 Per i forfetari sussistono dubbi sugli obblighi da Esterometro S.M.Perego
13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
13/02/2019 INPS - Aumentano i contributi retributivi per il lavoro domestico S.M.Perego
13/02/2019 Nuove aliquote per la gestione separata per l’anno 2019 S.M.Perego
15/02/2019 Possibile proroga per l’invio della Comunicazione dei dati delle fatture S.M.Perego
15/02/2019 Scade il 18 gennaio il termine per l'emissione delle fatture elettroniche S.M.Perego
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Titolo: Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato   Data : 28/09/2016
Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18481 del 21.9.2016, ha statuito che i locali seminterrati concorrono al computo dei 240 metri quadrati di superficie utile prevista dall’art. 6 del DM 2.8.69, che determinano le caratteristiche di lusso di un’abitazione.
Di conseguenza, la presenza di tali locali può far perdere l’agevolazione prima casa sia ai fini IVA sia ai fini dell’imposta di registro (fruita in fase d’acquisto dal contribuente che li utilizza a fini abitativi nonostante la loro diversa classificazione catastale).
Infatti, secondo i giudici, il requisito dell’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione.
L’Autore mette in luce che la stessa Cassazione, in tempi meno recenti, aveva assunto sul tema una posizione diametralmente opposta.
In particolare, relativamente al concetto di superficie utile complessiva, di cui al predetto art. 6 DM 2.8.69, i giudici (Cass. 18.10.2011 n. 21533; Cass. 23.7.2010 n. 17450) sostenevano che “i locali devono essere forniti di caratteristiche costruttive tali da renderli, ad ogni momento, idonei all’abitabilità per considerarli naturale espansione della superficie abitativa dell’unità immobiliare cui ineriscono”.
Fonte: Cass. 21.9.2016 n. 18481 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego