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Data Titolo Sezione Autore
01/06/2016 Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali S.M.Perego
28/10/2015 Solo l’acquirente paga l’IVA se non si vede riconosciute le agevolazioni prima casa S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore č sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/05/2017 Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese S.M.Perego
15/06/2015 Somme dovute per l’inosservanza della normativa catastale - Versamento mediante il modello F24 S.M.Perego
24/06/2016 Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia S.M.Perego
30/04/2015 Sono pervenute dall’INPS le istruzioni relative alle iscrizioni ai sindacati S.M.Perego
30/06/2016 Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio” S.M.Perego
30/06/2017 Sono soggetti ad IVA il trasporto di beni in esportazione verso soggetti diversi dall'esportatore S.M.Perego
20/10/2015 Soppresso il lavoro a progetto restano i Co.co.co. S.M.Perego

Records 2261 to 2270 of 2397
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Titolo: 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate, di chi č la colpa?   Data : 28/09/2016
90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate, di chi è la colpa?
Con la soppressione, da parte dell’INPS, dell’invio cartaceo dei modelli CUD relativi all’indennità di disoccupazione per l’anno 2012, molti contribuenti, anche involontariamente, hanno omesso di dichiarare le indennità percepite.
Ora si trovano a ricevere le famose 90 mila lettere inviate dall’Agenzia delle Entrate, la quale li informa di essere a conoscenza di redditi non dichiarati. Nella lettera i contribuenti vengono invitati ad aderire all’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
Anche l’Agenzia non perde tempo in profusione di informazioni ed indica ai contribuenti di accedere al proprio “Cassetto Fiscale” per ottenere maggiori informazioni, dando per scontato che il contribuente si adegui ai tempi e si fornisca di computer e stampante per adempiere ai propri obblighi tributari.
Ora, a ben vedere, tutte le 90 mila lettere traggono origine dalle indennità di disoccupazione percepite dall’INPS e non dichiarate in quanto riferite a comunicazioni non inviate dall’INPS.
Di chi è la responsabilità, ci si può domandare, del contribuente oppure dell’INPS che di punto ed in bianco ha omesso di provvedere all’inoltro postale del CUD?
Chi deve pagare le sanzioni e gli interessi che emergono dalle dichiarazioni dei redditi integrative? Il contribuente oppure l’INPS?
Siamo nell’era dell’informatica e nessuna ignoranza viene più ammessa, così come a quanto parrebbe, neppure il mancato possesso di un computer e di una stampante. Inoltre, a ben vedere, neppure gli accessi al “Cassetto fiscale” ed al “Cassetto Previdenziale” risultano assai semplici e pertanto, caro contribuente, non ti resta che adeguarti per entrare nei meandri della “Pubblica Amministrazione”. Non esistono in rete manuali che possano supportare il contribuente nel accedere facilmente al “Cassetto Fiscale” ed al “Cassetto Previdenziale”, sia al menù principale che ai sotto menù così diventa assai complicato reperire tutte le informazioni necessarie per una corretta dichiarazione le quali sono, comunque, disponibili in formati diversi dagli originali che il contribuente è abituato a consultare.
Le limitazioni poste, a tutela della privacy, ai CAF ed agli intermediari abilitati nel riscontro dei redditi percepiti dai loro clienti non li pone sicuramente in una posizione di vantaggio, in quanto i dati conosciuti dall’Agenzia delle Entrate sono resi visibili solo ed esclusivamente quanto oramai è troppo tardi per poterli consultare e per poter redigere corrette dichiarazioni dei redditi a favore dei propri clienti.
A quando la fattiva collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari abilitati? Quando l’Agenzia smetterà di trattarli solo come dipendenti gratuiti che svolgono la parte principale del lavoro ad occhi bendati, salvo sanzionarli per gli errori che possono emergere dal loro operato?
Attualmente esiste all’interno del “Cassetto Fiscale” del contribuente una sezione chiamata “L’Agenzia scrive” al cui interno si trovano le seguenti informazioni:
-        Comunicazioni relative all' "Invito alla Compliance"
-        risultano comunicazioni per l'anno 2012
Le informazioni si riferiscono ai documenti che scaturiscono dall' "Invito alla Compliance".
Tali documenti sono rappresentati in due sezioni:
  • documenti prodotti dall'Agenzia
  • documenti presentati dal contribuente.
Nella sezione dei documenti prodotti dall'Agenzia sono consultabili:
  • la comunicazione inviata, contenente le informazioni di massima sul criterio/sui criteri alla base della comunicazione stessa
  • un prospetto esplicativo, per ciascuno dei criteri e ricollegabile alla comunicazione inviata (dotata di specifico numero), con l'evidenza dei dati dettaglio d'interesse.
Non esiste però la sezione relativa ai documenti prodotti dall'Agenzia, bisogna andare a cercare la documentazione nel sotto menù “Invito alla Compliance”.
Poi un’ulteriore osservazione perché continuiamo ad utilizzare inglesismi e non utilizziamo l’italiano?
Compliance = conformità normativa oppure adesione, direi che adesione si presta, sicuramente, alle intenzioni dell’Agenzia.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego