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11/01/2017 Le principali novità nel nuovo modello “Redditi SP” S.M.Perego
12/01/2017 Recuperabile l’anticipazione del contributo d’ingresso al trattamento di mobilità ordinaria S.M.Perego
12/01/2017 Istituito il Comitato per la formazione continua dei revisori S.M.Perego
12/01/2017 Il sequestro di dati sensibili è soggetto al segreto professionale S.M.Perego
12/01/2017 La rottamazione dei ruoli è soggetta all’effettivo affidamento all’agente della riscossone S.M.Perego
12/01/2017 Differenti soglie per il visto di conformità ai fini IVA S.M.Perego
12/01/2017 Un nuovo referendum (forse!) per voucher e responsabilità solidale S.M.Perego

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Titolo: Le “Cause di non punibilità” hanno sempre effetto retroattivo   Data : 29/09/2016
Le “Cause di non punibilità” hanno sempre effetto retroattivo
La Corte di Cassazione - con sentenza n. 40314 del 28.9.2016 - interviene sul termine per il pagamento del debito tributario ai fini della operatività della nuova causa di non punibilità di cui all'art. 13 del DLgs. 74/2000.
Nei soli procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del DLgs. 158/2015 (22.10.2015), deve ritenersi che l'imputato sia nella medesima situazione giuridica che fonda, allorquando non vi sia ancora stata l'apertura del dibattimento, l'efficacia estintiva prevista dalla nuova causa di non punibilità.
Ciò significa che la più favorevole disciplina – allorché introdotta in pendenza del procedimento, e in un momento in cui il termine previsto era stato già superato – debba essere applicata a tutti gli imputati che abbiano provveduto al pagamento integrale del debito tributario.
Viceversa, si registrerebbe una disparità di trattamento in relazione a situazioni uguali in ordine alla quale sarebbe prospettabile una questione di illegittimità costituzionale.
Fonte: Cass. pen. 28.9.2016 n. 40314 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.9.2016 - "Causa di non punibilità “senza termine” per i procedimenti in corso" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego