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29/06/2016 Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote S.M.Perego
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21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
03/06/2016 Gli immobili merce non pagano IMU e TASI S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: Le “Cause di non punibilità” hanno sempre effetto retroattivo   Data : 29/09/2016
Le “Cause di non punibilità” hanno sempre effetto retroattivo
La Corte di Cassazione - con sentenza n. 40314 del 28.9.2016 - interviene sul termine per il pagamento del debito tributario ai fini della operatività della nuova causa di non punibilità di cui all'art. 13 del DLgs. 74/2000.
Nei soli procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del DLgs. 158/2015 (22.10.2015), deve ritenersi che l'imputato sia nella medesima situazione giuridica che fonda, allorquando non vi sia ancora stata l'apertura del dibattimento, l'efficacia estintiva prevista dalla nuova causa di non punibilità.
Ciò significa che la più favorevole disciplina – allorché introdotta in pendenza del procedimento, e in un momento in cui il termine previsto era stato già superato – debba essere applicata a tutti gli imputati che abbiano provveduto al pagamento integrale del debito tributario.
Viceversa, si registrerebbe una disparità di trattamento in relazione a situazioni uguali in ordine alla quale sarebbe prospettabile una questione di illegittimità costituzionale.
Fonte: Cass. pen. 28.9.2016 n. 40314 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.9.2016 - "Causa di non punibilità “senza termine” per i procedimenti in corso" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego