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28/04/2016 Il canone RAI ora è sempre subordinato all’utenza elettrica S.M.Perego
28/04/2016 Dal 15.5.2016 saranno ridotti gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 Il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi per lavori straordinari costituisce forza maggiore S.M.Perego
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02/05/2016 Gli impianti di telefonia sono esclusi dalla rendita catastale S.M.Perego
12/04/2016 Possibile proroga dal 7.7.2016 al 23.7.2016 per il 730 S.M.Perego
04/05/2016 La falsificazione dei modelli F24 è reato penale S.M.Perego
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Titolo: Le “Cause di non punibilità” hanno sempre effetto retroattivo   Data : 29/09/2016
Le “Cause di non punibilità” hanno sempre effetto retroattivo
La Corte di Cassazione - con sentenza n. 40314 del 28.9.2016 - interviene sul termine per il pagamento del debito tributario ai fini della operatività della nuova causa di non punibilità di cui all'art. 13 del DLgs. 74/2000.
Nei soli procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del DLgs. 158/2015 (22.10.2015), deve ritenersi che l'imputato sia nella medesima situazione giuridica che fonda, allorquando non vi sia ancora stata l'apertura del dibattimento, l'efficacia estintiva prevista dalla nuova causa di non punibilità.
Ciò significa che la più favorevole disciplina – allorché introdotta in pendenza del procedimento, e in un momento in cui il termine previsto era stato già superato – debba essere applicata a tutti gli imputati che abbiano provveduto al pagamento integrale del debito tributario.
Viceversa, si registrerebbe una disparità di trattamento in relazione a situazioni uguali in ordine alla quale sarebbe prospettabile una questione di illegittimità costituzionale.
Fonte: Cass. pen. 28.9.2016 n. 40314 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.9.2016 - "Causa di non punibilità “senza termine” per i procedimenti in corso" - Artusi
Sezione:   Autore : S.M.Perego