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27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: Le CFC White scontano le differenze temporali   Data : 29/09/2016
Le CFC White scontano le differenze temporali
Il provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2016 n. 143239 ha individuato i criteri di determinazione dell'effettivo livello di tassazione estera ai fini dell'applicazione del regime CFC white list di cui all'art. 167 co. 8-bis del TUIR, specificando, tra l'altro, l'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile il cui riversamento risulti certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro. Il medesimo documento ha poi sancito l'impossibilità di tener conto della fiscalità differita collegata a differenze considerate rilevanti, ai fini della comparazione, in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del predetto decreto.
Si prenda, ad esempio, il caso di una società estera controllata, residente in un Paese ove l'aliquota di tassazione dei redditi è pari al 20% e che abbia conseguito nel 2015 soltanto una plusvalenza per la cessione di un bene strumentale, per un importo contabile e fiscale pari a 100; tale componente concorre alla formazione della base imponibile oltreconfine in via rateizzata, nel corso di 5 annualità, così che il reddito del periodo è pari a 20 e l'imposta liquidata è pari a 4.
La teorica imposizione domestica sarebbe pari a 27,5, cifra ottenuta applicando l'aliquota IRES al reddito del soggetto estero, così come rideterminato in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, con l'esclusione dell'art. 86 co. 4 del TUIR e quindi senza possibilità alcuna di rateizzazione.
Il contribuente, infatti, ai fini della comparazione di cui all'art. 167 co. 8-bis del TUIR, è tenuto ad operare il confronto di legge rapportando all'utile ante imposte estero un carico fiscale che consideri, sia nel dato Paese che in Italia, tanto le imposte correnti quanto quelle differite (attive e passive), queste ultime nella sola misura in cui il riversamento delle variazioni che le hanno generate risulti certo e predeterminato.
Nell'esempio proposto la somma tra le imposte correnti e quelle differite (passive) estere è pari a 20, ovvero ad un importo che, rapportato all'utile ante imposte locale, consente di ritenere l'investimento non CFC "white".
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 16.9.2016 n. 143239 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.9.2016 - "Differenze temporanee irrilevanti nella comparazione CFC “white”" - Lo Presti Ventura
Sezione:   Autore : S.M.Perego