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09/04/2018 Per i soggetti affetti da DSA aumentano le detrazioni IRPEF S.M.Perego
30/10/2018 Per i super-ammortamenti nessuna proroga nel 2019 S.M.Perego
04/07/2016 Per i taxisti è facile vincere la presunzione da studi di settore S.M.Perego
02/02/2017 Per il 2016 aumenta la detrazione per le spese scolastiche S.M.Perego
06/12/2017 Per il saldo IMU e TASI rileva la data del DOCFA S.M.Perego
04/04/2017 Per il socio di Srl confermata la doppia iscrizione all’INPS S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
04/09/2018 Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale S.M.Perego
23/05/2019 Per l’affidabilità dei contribuenti un ulteriore onere a carico degli intermediari -ISA S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego

Records 1821 to 1830 of 2397
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Titolo: Le CFC White scontano le differenze temporali   Data : 29/09/2016
Le CFC White scontano le differenze temporali
Il provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2016 n. 143239 ha individuato i criteri di determinazione dell'effettivo livello di tassazione estera ai fini dell'applicazione del regime CFC white list di cui all'art. 167 co. 8-bis del TUIR, specificando, tra l'altro, l'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile il cui riversamento risulti certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro. Il medesimo documento ha poi sancito l'impossibilità di tener conto della fiscalità differita collegata a differenze considerate rilevanti, ai fini della comparazione, in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del predetto decreto.
Si prenda, ad esempio, il caso di una società estera controllata, residente in un Paese ove l'aliquota di tassazione dei redditi è pari al 20% e che abbia conseguito nel 2015 soltanto una plusvalenza per la cessione di un bene strumentale, per un importo contabile e fiscale pari a 100; tale componente concorre alla formazione della base imponibile oltreconfine in via rateizzata, nel corso di 5 annualità, così che il reddito del periodo è pari a 20 e l'imposta liquidata è pari a 4.
La teorica imposizione domestica sarebbe pari a 27,5, cifra ottenuta applicando l'aliquota IRES al reddito del soggetto estero, così come rideterminato in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, con l'esclusione dell'art. 86 co. 4 del TUIR e quindi senza possibilità alcuna di rateizzazione.
Il contribuente, infatti, ai fini della comparazione di cui all'art. 167 co. 8-bis del TUIR, è tenuto ad operare il confronto di legge rapportando all'utile ante imposte estero un carico fiscale che consideri, sia nel dato Paese che in Italia, tanto le imposte correnti quanto quelle differite (attive e passive), queste ultime nella sola misura in cui il riversamento delle variazioni che le hanno generate risulti certo e predeterminato.
Nell'esempio proposto la somma tra le imposte correnti e quelle differite (passive) estere è pari a 20, ovvero ad un importo che, rapportato all'utile ante imposte locale, consente di ritenere l'investimento non CFC "white".
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 16.9.2016 n. 143239 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.9.2016 - "Differenze temporanee irrilevanti nella comparazione CFC “white”" - Lo Presti Ventura
Sezione:   Autore : S.M.Perego