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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: Le CFC White scontano le differenze temporali   Data : 29/09/2016
Le CFC White scontano le differenze temporali
Il provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2016 n. 143239 ha individuato i criteri di determinazione dell'effettivo livello di tassazione estera ai fini dell'applicazione del regime CFC white list di cui all'art. 167 co. 8-bis del TUIR, specificando, tra l'altro, l'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile il cui riversamento risulti certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro. Il medesimo documento ha poi sancito l'impossibilità di tener conto della fiscalità differita collegata a differenze considerate rilevanti, ai fini della comparazione, in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del predetto decreto.
Si prenda, ad esempio, il caso di una società estera controllata, residente in un Paese ove l'aliquota di tassazione dei redditi è pari al 20% e che abbia conseguito nel 2015 soltanto una plusvalenza per la cessione di un bene strumentale, per un importo contabile e fiscale pari a 100; tale componente concorre alla formazione della base imponibile oltreconfine in via rateizzata, nel corso di 5 annualità, così che il reddito del periodo è pari a 20 e l'imposta liquidata è pari a 4.
La teorica imposizione domestica sarebbe pari a 27,5, cifra ottenuta applicando l'aliquota IRES al reddito del soggetto estero, così come rideterminato in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, con l'esclusione dell'art. 86 co. 4 del TUIR e quindi senza possibilità alcuna di rateizzazione.
Il contribuente, infatti, ai fini della comparazione di cui all'art. 167 co. 8-bis del TUIR, è tenuto ad operare il confronto di legge rapportando all'utile ante imposte estero un carico fiscale che consideri, sia nel dato Paese che in Italia, tanto le imposte correnti quanto quelle differite (attive e passive), queste ultime nella sola misura in cui il riversamento delle variazioni che le hanno generate risulti certo e predeterminato.
Nell'esempio proposto la somma tra le imposte correnti e quelle differite (passive) estere è pari a 20, ovvero ad un importo che, rapportato all'utile ante imposte locale, consente di ritenere l'investimento non CFC "white".
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 16.9.2016 n. 143239 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.9.2016 - "Differenze temporanee irrilevanti nella comparazione CFC “white”" - Lo Presti Ventura
Sezione:   Autore : S.M.Perego