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16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego

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Titolo: Le CFC White scontano le differenze temporali   Data : 29/09/2016
Le CFC White scontano le differenze temporali
Il provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2016 n. 143239 ha individuato i criteri di determinazione dell'effettivo livello di tassazione estera ai fini dell'applicazione del regime CFC white list di cui all'art. 167 co. 8-bis del TUIR, specificando, tra l'altro, l'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile il cui riversamento risulti certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro. Il medesimo documento ha poi sancito l'impossibilità di tener conto della fiscalità differita collegata a differenze considerate rilevanti, ai fini della comparazione, in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del predetto decreto.
Si prenda, ad esempio, il caso di una società estera controllata, residente in un Paese ove l'aliquota di tassazione dei redditi è pari al 20% e che abbia conseguito nel 2015 soltanto una plusvalenza per la cessione di un bene strumentale, per un importo contabile e fiscale pari a 100; tale componente concorre alla formazione della base imponibile oltreconfine in via rateizzata, nel corso di 5 annualità, così che il reddito del periodo è pari a 20 e l'imposta liquidata è pari a 4.
La teorica imposizione domestica sarebbe pari a 27,5, cifra ottenuta applicando l'aliquota IRES al reddito del soggetto estero, così come rideterminato in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, con l'esclusione dell'art. 86 co. 4 del TUIR e quindi senza possibilità alcuna di rateizzazione.
Il contribuente, infatti, ai fini della comparazione di cui all'art. 167 co. 8-bis del TUIR, è tenuto ad operare il confronto di legge rapportando all'utile ante imposte estero un carico fiscale che consideri, sia nel dato Paese che in Italia, tanto le imposte correnti quanto quelle differite (attive e passive), queste ultime nella sola misura in cui il riversamento delle variazioni che le hanno generate risulti certo e predeterminato.
Nell'esempio proposto la somma tra le imposte correnti e quelle differite (passive) estere è pari a 20, ovvero ad un importo che, rapportato all'utile ante imposte locale, consente di ritenere l'investimento non CFC "white".
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 16.9.2016 n. 143239 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.9.2016 - "Differenze temporanee irrilevanti nella comparazione CFC “white”" - Lo Presti Ventura
Sezione:   Autore : S.M.Perego