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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

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Titolo: Le CFC White scontano le differenze temporali   Data : 29/09/2016
Le CFC White scontano le differenze temporali
Il provv. Agenzia delle Entrate 16.9.2016 n. 143239 ha individuato i criteri di determinazione dell'effettivo livello di tassazione estera ai fini dell'applicazione del regime CFC white list di cui all'art. 167 co. 8-bis del TUIR, specificando, tra l'altro, l'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile il cui riversamento risulti certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro. Il medesimo documento ha poi sancito l'impossibilità di tener conto della fiscalità differita collegata a differenze considerate rilevanti, ai fini della comparazione, in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore del predetto decreto.
Si prenda, ad esempio, il caso di una società estera controllata, residente in un Paese ove l'aliquota di tassazione dei redditi è pari al 20% e che abbia conseguito nel 2015 soltanto una plusvalenza per la cessione di un bene strumentale, per un importo contabile e fiscale pari a 100; tale componente concorre alla formazione della base imponibile oltreconfine in via rateizzata, nel corso di 5 annualità, così che il reddito del periodo è pari a 20 e l'imposta liquidata è pari a 4.
La teorica imposizione domestica sarebbe pari a 27,5, cifra ottenuta applicando l'aliquota IRES al reddito del soggetto estero, così come rideterminato in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, con l'esclusione dell'art. 86 co. 4 del TUIR e quindi senza possibilità alcuna di rateizzazione.
Il contribuente, infatti, ai fini della comparazione di cui all'art. 167 co. 8-bis del TUIR, è tenuto ad operare il confronto di legge rapportando all'utile ante imposte estero un carico fiscale che consideri, sia nel dato Paese che in Italia, tanto le imposte correnti quanto quelle differite (attive e passive), queste ultime nella sola misura in cui il riversamento delle variazioni che le hanno generate risulti certo e predeterminato.
Nell'esempio proposto la somma tra le imposte correnti e quelle differite (passive) estere è pari a 20, ovvero ad un importo che, rapportato all'utile ante imposte locale, consente di ritenere l'investimento non CFC "white".
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 16.9.2016 n. 143239 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.9.2016 - "Differenze temporanee irrilevanti nella comparazione CFC “white”" - Lo Presti Ventura
Sezione:   Autore : S.M.Perego