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10/04/2017 Le modifiche dell’ACE nel quadro RS del Redditi 2017 SP S.M.Perego
10/04/2017 Contratti di locazione transitori solo a canone concordato S.M.Perego
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11/04/2017 Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego
12/04/2017 La strumentalità degli immobili deve essere provata S.M.Perego
12/04/2017 INPS - Cumulo internazionale per tutti S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego

Records 1731 to 1740 of 2397
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Titolo: La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello   Data : 29/09/2016
La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello
Con la ris. 28.9.2016 n. 82, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la sussistenza di un'autonoma organizzazione e il conseguente assoggettamento ad IRAP del contribuente non possono essere verificati tramite la mera valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello. È, invece, necessario appurare le modalità di esercizio dell'attività svolta tramite un esame fattuale, non esperibile in tale sede.
Alle medesime conclusioni era già pervenuta la ris. Agenzia delle Entrate 326/2007, nel quadro normativo previgente.
Si rammenta che la nozione di autonoma organizzazione, limitatamente ai medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere, è stata definita dall'art. 1 co. 125 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 28.9.2016 n. 82 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.9.2016 - "Autonoma organizzazione IRAP non definibile con l’interpello" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego