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27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
30/11/2018 Esonero parziale per medici e farmacie dalla fattura elettronica S.M.Perego
30/11/2018 Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate S.M.Perego
03/12/2018 La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni S.M.Perego
03/12/2018 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
03/12/2018 Esterometro con obbligo dall’1.1.2019 S.M.Perego
21/12/2018 Aggiornate le tabelle ACI per il 2019 S.M.Perego
08/12/2018 Quale detrazione per gli infissi tra gli oneri detraibili S.M.Perego
20/12/2018 Trasmissione telematica dei corrispettivi all’ultima chiamata S.M.Perego

Records 2091 to 2100 of 2397
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Titolo: La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello   Data : 29/09/2016
La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello
Con la ris. 28.9.2016 n. 82, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la sussistenza di un'autonoma organizzazione e il conseguente assoggettamento ad IRAP del contribuente non possono essere verificati tramite la mera valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello. È, invece, necessario appurare le modalità di esercizio dell'attività svolta tramite un esame fattuale, non esperibile in tale sede.
Alle medesime conclusioni era già pervenuta la ris. Agenzia delle Entrate 326/2007, nel quadro normativo previgente.
Si rammenta che la nozione di autonoma organizzazione, limitatamente ai medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere, è stata definita dall'art. 1 co. 125 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 28.9.2016 n. 82 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.9.2016 - "Autonoma organizzazione IRAP non definibile con l’interpello" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego