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04/12/2015 Hong Kong escluso dalle black list S.M.Perego
04/12/2015 Linee guida AGID alla conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
04/12/2015 Ravvedimento operoso sull’Acconto IVA con sanzioni ridotte S.M.Perego
04/12/2015 Il Liechtenstein abolisce il segreto bancario S.M.Perego
04/12/2015 Sanzionati gli intermdiari S.M.Perego
07/12/2015 Approvato il modello di opzione per la patent box S.M.Perego
07/12/2015 Pronta la bozza della Certificazione Unica 2016 S.M.Perego
07/12/2015 Il pagamento dei diritti doganali anche con bonifico S.M.Perego
07/12/2015 Limitati i rimborsi chilometrici agli ai professionisti associati S.M.Perego

Records 731 to 740 of 2397
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Titolo: La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello   Data : 29/09/2016
La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello
Con la ris. 28.9.2016 n. 82, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la sussistenza di un'autonoma organizzazione e il conseguente assoggettamento ad IRAP del contribuente non possono essere verificati tramite la mera valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello. È, invece, necessario appurare le modalità di esercizio dell'attività svolta tramite un esame fattuale, non esperibile in tale sede.
Alle medesime conclusioni era già pervenuta la ris. Agenzia delle Entrate 326/2007, nel quadro normativo previgente.
Si rammenta che la nozione di autonoma organizzazione, limitatamente ai medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere, è stata definita dall'art. 1 co. 125 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 28.9.2016 n. 82 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.9.2016 - "Autonoma organizzazione IRAP non definibile con l’interpello" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego