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20/05/2016
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20/03/2019 Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale S.M.Perego
06/09/2019 Controlli Telematici ISA 2019 - disponibilità S.M.Perego
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25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
06/07/2019 Escluse le sanzioni per la trasmissione telematica dei corrispettivi sino al 31.12.2019 S.M.Perego

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Titolo: La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello   Data : 29/09/2016
La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello
Con la ris. 28.9.2016 n. 82, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la sussistenza di un'autonoma organizzazione e il conseguente assoggettamento ad IRAP del contribuente non possono essere verificati tramite la mera valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello. È, invece, necessario appurare le modalità di esercizio dell'attività svolta tramite un esame fattuale, non esperibile in tale sede.
Alle medesime conclusioni era già pervenuta la ris. Agenzia delle Entrate 326/2007, nel quadro normativo previgente.
Si rammenta che la nozione di autonoma organizzazione, limitatamente ai medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere, è stata definita dall'art. 1 co. 125 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 28.9.2016 n. 82 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.9.2016 - "Autonoma organizzazione IRAP non definibile con l’interpello" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego