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01/12/2015 L’accesso all’INAIL solo on line S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
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15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego

Records 1161 to 1170 of 2397
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Titolo: Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF   Data : 30/09/2016
Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF
Con la circ. 29.9.2016 n. 21, il MEF ha illustrato le modalità e i termini attraverso cui i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali devono comunicare le caselle di Posta Elettronica Certificata.
Il DLgs. 135/2016 ha, infatti, integrato l'art. 16 co. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), prevendendo l'obbligo per i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro di comunicare il proprio indirizzo PEC al MEF o al soggetto incaricato della tenuta del Registro.
Parallelamente, il DLgs. 135/2016 ha modificato l'art. 7 del DLgs. 39/2010, che disciplina il contenuto informativo del Registro, introducendo l'indirizzo PEC tra le informazioni che devono essere riportate nel Registro (lett. d-bis).
Il MEF ha evidenziato, in merito, che:
- la comunicazione dell'indirizzo deve avvenire con le ordinarie modalità telematiche previste per l'aggiornamento del contenuto informativo del Registro, cioè mediante accesso all'Area riservata del portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it);
- ai soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro un indirizzo PEC non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione, salva la verifica che la casella di posta certificata precedentemente comunicata sia ancora valida e attiva;
- la mancata comunicazione di informazioni obbligatorie al Registro ovvero il mancato aggiornamento dei predetti dati entro il termine di 30 giorni dalla variazione espone l'iscritto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 2.500,00 euro ex art. 24 co. 2 lett. b) del DLgs. 39/2010 (così come modificato dal DLgs. 135/2016).
Il MEF ha, quindi, raccomandato agli iscritti di provvedere al descritto adempimento entro il 30.11.2016.
Fonte: Circolare Min. Economia e Finanze 29.9.2016 n. 21 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.9.2016 - "Per i revisori PEC da comunicare al Registro entro il 30 novembre" - Sessini
Sezione:   Autore : S.M.Perego