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Data Titolo Sezione Autore
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
06/11/2015 Ridotta l’IMU e TASI per i pensionati iscritti all’AIRE S.M.Perego
17/11/2015 Ridotte le entità di indennizzo per la durata dei processi S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
30/10/2015 Ridotte le sanzioni per tardiva registrazione della dichiarazione di successione S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego

Records 2061 to 2070 of 2397
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Titolo: Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF   Data : 30/09/2016
Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF
Con la circ. 29.9.2016 n. 21, il MEF ha illustrato le modalità e i termini attraverso cui i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali devono comunicare le caselle di Posta Elettronica Certificata.
Il DLgs. 135/2016 ha, infatti, integrato l'art. 16 co. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), prevendendo l'obbligo per i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro di comunicare il proprio indirizzo PEC al MEF o al soggetto incaricato della tenuta del Registro.
Parallelamente, il DLgs. 135/2016 ha modificato l'art. 7 del DLgs. 39/2010, che disciplina il contenuto informativo del Registro, introducendo l'indirizzo PEC tra le informazioni che devono essere riportate nel Registro (lett. d-bis).
Il MEF ha evidenziato, in merito, che:
- la comunicazione dell'indirizzo deve avvenire con le ordinarie modalità telematiche previste per l'aggiornamento del contenuto informativo del Registro, cioè mediante accesso all'Area riservata del portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it);
- ai soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro un indirizzo PEC non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione, salva la verifica che la casella di posta certificata precedentemente comunicata sia ancora valida e attiva;
- la mancata comunicazione di informazioni obbligatorie al Registro ovvero il mancato aggiornamento dei predetti dati entro il termine di 30 giorni dalla variazione espone l'iscritto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 2.500,00 euro ex art. 24 co. 2 lett. b) del DLgs. 39/2010 (così come modificato dal DLgs. 135/2016).
Il MEF ha, quindi, raccomandato agli iscritti di provvedere al descritto adempimento entro il 30.11.2016.
Fonte: Circolare Min. Economia e Finanze 29.9.2016 n. 21 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.9.2016 - "Per i revisori PEC da comunicare al Registro entro il 30 novembre" - Sessini
Sezione:   Autore : S.M.Perego