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01/06/2015 Esenzione - Terreni montani (risposte Min. Economia e Finanze 28.5.2015) S.M.Perego
01/06/2015 ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica - Aggiornamento delle FAQ di INPS e Ministero del Lavoro S.M.Perego
01/06/2015 Studi di settore, quali condizioni per l’esclusione. S.M.Perego
01/06/2015 Passaggio al regime agevolato nel 2015; la compilazione del modello Unico 2015 S.M.Perego
01/06/2015 Aggiornamenti catastali soggetti alla trasmissione telematica con modello unico informatico catastale. Decorrenza dall'1.6.2015 S.M.Perego
01/06/2015 Terreni montani e collinari, le risposte del MEF S.M.Perego
01/06/2015 Contributi di costruzione e oneri di urbanizzazione – Importi certi S.M.Perego
10/06/2015 Comunicata la proroga del pagamento delle imposte S.M.Perego
15/06/2015 Somme dovute per l’inosservanza della normativa catastale - Versamento mediante il modello F24 S.M.Perego
15/06/2015 Dichiarazione IMU/TASI 2014 - Scadenza 30.6.2015 S.M.Perego

Records 271 to 280 of 2397
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Titolo: Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF   Data : 30/09/2016
Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF
Con la circ. 29.9.2016 n. 21, il MEF ha illustrato le modalità e i termini attraverso cui i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali devono comunicare le caselle di Posta Elettronica Certificata.
Il DLgs. 135/2016 ha, infatti, integrato l'art. 16 co. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), prevendendo l'obbligo per i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro di comunicare il proprio indirizzo PEC al MEF o al soggetto incaricato della tenuta del Registro.
Parallelamente, il DLgs. 135/2016 ha modificato l'art. 7 del DLgs. 39/2010, che disciplina il contenuto informativo del Registro, introducendo l'indirizzo PEC tra le informazioni che devono essere riportate nel Registro (lett. d-bis).
Il MEF ha evidenziato, in merito, che:
- la comunicazione dell'indirizzo deve avvenire con le ordinarie modalità telematiche previste per l'aggiornamento del contenuto informativo del Registro, cioè mediante accesso all'Area riservata del portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it);
- ai soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro un indirizzo PEC non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione, salva la verifica che la casella di posta certificata precedentemente comunicata sia ancora valida e attiva;
- la mancata comunicazione di informazioni obbligatorie al Registro ovvero il mancato aggiornamento dei predetti dati entro il termine di 30 giorni dalla variazione espone l'iscritto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 2.500,00 euro ex art. 24 co. 2 lett. b) del DLgs. 39/2010 (così come modificato dal DLgs. 135/2016).
Il MEF ha, quindi, raccomandato agli iscritti di provvedere al descritto adempimento entro il 30.11.2016.
Fonte: Circolare Min. Economia e Finanze 29.9.2016 n. 21 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.9.2016 - "Per i revisori PEC da comunicare al Registro entro il 30 novembre" - Sessini
Sezione:   Autore : S.M.Perego